GPS Graduatorie provinciali supplenze: tutti i motivi di esclusione
Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: quali sono i motivi dell’esclusione dall’intera procedura. Segreterie scolastiche e Uffici Scolastici al lavoro per completare la validazione degli elenchi entro il 28 agosto e garantire la pubblicazione entro il 1° settembre. Ma gli errori non sono esclusi.
Motivi di esclusione
L’O.M. 60 all’ art. 7 (Istanza di partecipazione) dà delle precise indicazioni a riguardo:
- Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.
- Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Non si tiene conto delle istanze che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.
Motivi per cui gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato decreti di esclusione
- richiesta di inserimento per classi di concorso ad esaurimento o non più comprese negli ordinamenti (art. 5 comma 1 dell’OM)
- falsa dichiarazione sul precedente inserimento, non rintracciabile nel sistema informatico del Ministero
- mancate tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado per l’accesso alla II fascia GPS sostegno
- requisiti non completi per la classe di concorso A23 ( fra i requisiti di accesso è prevista la certificazione L2)
- domande presentate in modalità cartacea
Non è ancora ben chiaro invece come verrà controllato il titolo di accesso laurea + 24 CFU, dal momento che nella richiesta di inserimento non è stato richiesto di inserire gli estremi dell’avvenuto conseguimento di eventuali esami aggiuntivi per accedere alla classe di concorso né del conseguimento dei 24 CFU.
Vi è poi la questione di strumento musicale.
Alcuni Uffici Scolastici scrivono “Alcuni aspiranti hanno potuto richiedere la graduatoria di A-55, strumento musicale nella scuola
secondaria di secondo grado, in assenza del servizio specifico richiesto dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. In questo caso l’ufficio verificherà il possesso del requisito, integrando la domanda con il punteggio specifico corrispondente, oppure escluderà l’aspirante dalla graduatoria.”
I sindacati, nell’indicare le priorità al Ministero hanno scritto “per la seconda fascia il requisito del servizio specifico, benché previsto dall’ordinanza ministeriale, negli ultimi giorni disponibili è stato cancellato, con la necessità di procedere all’esclusione delle domande presentate senza tale requisito) ma neanche questo chiarimento è esaustivo.
Esclusione solo dalla specifica classe di concorso
La decisione di esclusione deve riguardare esclusivamente quella classe di concorso, e non le altre per le quali l’aspirante chiede l’inserimento se i requisiti delle altre sono corretti.
L’esclusione riguarda sia le graduatorie provinciali che le graduatorie di istituto
L’esclusione dalla classe di concorso riguarda l’impossibilità di poter comparire in quella graduatoria. Di conseguenza l’aspirante non potrà partecipare a nessuna delle supplenze.
Domanda corretta ma scelta scuole non inserita
Se la domanda è corretta, essa verrà considerata valida per le graduatorie provinciali e dunque l’aspirante potrà partecipare all’attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto 0 30 giugno, ma non all’attribuzione delle supplenze temporanee (o eventuali supplenze residue al 31 agosto o 30 giugno) di competenza dei Dirigenti Scolastici delle singole scuole.
Errori relativi ai titoli
Vi sono poi errori relativi ai titoli, che non comportano l’esclusione dalla graduatoria. In quel caso è solo una questione di punteggio.
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