GPS Graduatorie Provinciali per le Supplenze: indicazioni per abilitati ricorrenti

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GPS: la domanda di aggiornamento può essere presentata entro il 31 maggio 2022, per la stessa o altra provincia rispetto al 2020.

Cosa succede con i nuovi aggiornamenti?

  •  L’inclusione nelle GPS è consentita ai soggetti iscritti in prima fascia con riserva, ritenuti abilitati mediante una ordinanza cautelare.
  • Inserimento consentito nelle GPS ai docenti immessi in ruolo con sentenza positiva non definitiva mediante l’accoglimento di un ricorso giurisdizionale.

Ai sensi della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite le GPS finalizzate alle nomine annuali in subordine alle GAE, è possibile presentare domanda per una sola provincia.

Le GPS, sono costituite dalla prima e dalla seconda fascia, nella prima fascia si possono iscrivere i docenti in possesso di un titolo abilitante, in seconda fascia tutti gli aspiranti privi di abilitazione, che dichiarano un titolo che dia accesso a una delle classi di concorso per l’insegnamento nei relativi gradi di istruzione.

Tutti gli aspiranti sono inseriti con riserva di accertamento dei titoli dichiarati in quanto la compilazione dell’istanza avviene in autodichiarazione.

Iscrizione con riserva nelle GPS per docenti ricorrenti

Su istanze online, in fase di compilazione della domanda, è ancora permesso di avvalersi dell’inserimento con riserva a tutti coloro in possesso di uno dei sottoelencati provvedimenti:
• Provvedimento giurisdizionale definitivo
• Provvedimento giurisdizionale cautelare
• Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato

Inclusione nelle GPS anche per i numerosi soggetti immessi in ruolo con riserva per gli stessi insegnamenti del ruolo, tantissimi sono i docenti diplomati magistrale entro il 2001-2002.

Negli anni precedenti nelle GPS o nelle vecchie graduatorie di circolo e di istituto hanno potuto iscriversi con riserva, aspiranti docenti che hanno ottenuto abilitazione con un’ordinanza cautelare o con sentenza non passata in giudicato.

In particolare le ordinanze riguardano i docenti ITP, i docenti in possesso dei 24 CFU e titolo specifico per la propria classe di concorso e docenti abilitati in paesi esteri.

Nonostante numerosi procedimenti siano stati nel tempo rigettati, con conseguente cancellazione dalle graduatorie GPS di prima fascia, sono ancora tantissimi i nominativi di ricorrenti iscritti assunti con riserva e con contenzioso ancora in sospeso.

Per quanto riguarda i ricorrenti iscritti con riserva nella prima fascia GPS già nelle precedenti graduatorie, questi, potranno scegliere se continuare ad avvalersi ancora della riserva. E’ possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.

In caso contrario, ci si cancella dalla prima fascia con riserva e si partecipa solo a pieno titolo dalla seconda.

Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati, costituite per il biennio 2020/2021- 2021/2022, potranno avvalersi dell’eventuale punteggio maturato, anche se acquisito grazie alla riserva cautelare, aggiungendo, anche nuovi titoli culturali e di servizio maturati dopo il 6 agosto 2020.

Qualora questi docenti si iscrivessero nelle GPS ex novo anche per altri insegnamenti, nella graduatoria di seconda fascia, dovranno dichiarare il possesso dei 24 CFU.

Quanto ai docenti di ruolo iscritti con riserva nelle GPS, qualora pervenisse loro un provvedimento sfavorevole, questi potranno sciogliere la riserva inserendosi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali, con la possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato.

Lo stesso vale per coloro che si erano inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi.

Necessario precisare a tutti i docenti che rinunceranno all’iscrizione con riserva nella prima fascia che per le iscrizioni ex novo in seconda fascia GPS sarà indispensabile il possesso dei 24 CFU.

Ricordiamo che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una condizione ostativa.

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