GPS graduatorie 2022, la domanda è una autocertificazione. Quali titoli devono essere allegati. BOZZA

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Tra pochi giorni il Ministero dell’Istruzione pubblicherà il testo dell’Ordinanza con le istruzioni e le date utili per la presentazione delle domande. Il testo proposto è quello su cui si è espresso il CSPI, adesso il Ministero deciderà in merito e quindi pubblicherà l’ordinanza.

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GPS graduatorie 2022: BOZZA per primo inserimento e aggiornamento servizio e titoli. Requisiti di accesso, regole supplenze [PDF]

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;

b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero.

Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.

d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura.

L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento.

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:

  • titoli di studio conseguiti all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi”.

Quindi non va allegata certificazione 24 CFU, non vanno allegati eventuali certificazioni informatiche o conseguimento di master, altra laurea e così via.

Gli aspiranti docenti dichiarano nell’istanza di inserimento graduatorie provinciali e di istituto, tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. Quest’ultima è invece obbligatoria nei casi che riguardano il servizio di insegnamento prestato all’estero, e il titolo di studio conseguito in altro paese dell’UE o nel resto del mondo

Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli, come di seguito, determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
e) prima fascia ITP, allegato A/5
f) seconda fascia ITP, allegato A/6
g) prima fascia sostegno, allegato A/7
h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

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