GPS docenti 2024/2026, supplenza alle medie e alle superiori nello stesso anno scolastico. Come inserire il servizio
Ancora in attesa dell’ordinanza ministeriale che regolerà l’aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026. Il provvedimento, una volta pubblicato, darà il via alle operazioni.
Fra i vari punti su cui c’è grande interesse quello della dichiarazione dei titoli e dei servizi è senza dubbio fra i più gettonati.
Durante il Question time in diretta su OS TV del 22 aprile, un utente ha posto la seguente domanda: “Avendo prestato servizio da ottobre a dicembre nella scuola di primo grado e da gennaio a giugno nella scuola di secondo grado, come inserire il servizio?”
A rispondere Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica.
“Tutti i servizi – spiega – vanno inseriti indicando la specifica classe di concorso in cui è stato svolto il servizio e anche la classe di concorso in cui si vuole caricare il servizio”.
“Il sistema – prosegue – valuta automaticamente quel servizio anche in tutte le altre classi di concorso. Basta inserire tutti i servizi svolti nelle specifiche classi di concorso indicando la durata presente nel contratto, e il sistema calcolerà automaticamente il punteggio”.
ASCOLTA LA RISPOSTA DI SONIA CANNAS AL MINUTO 26:53
TUTTE LE RISPOSTE
Valutazione del servizio
La valutazione dei titoli di servizio avviene sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 15 della bozza di OM (lo stesso dicasi per l’OM 112/2022, che ha disciplinato il precedente aggiornamento) e delle allegate tabelle di valutazione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con la nota n. 1290/2020 e la nota n. 1550/2020, cui aggiungere le FAQ pubblicate in occasione del precedente aggiornamento.
In base alle succitate disposizioni e indicazioni (e in attesa di eventuali modifiche che comunicheremo immediatamente), affermiamo quanto segue:
- ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi (art. 15). Nella nota 1290/2020 si indica che il servizio va caricato una sola volta come specifico, anche se è tale (specifico) per più graduatorie richieste e che, dopo la chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione, come specifico e/o aspecifico;
- se il servizio non è caricabile come specifico, come ad esempio quello di religione o attività alternativa, lo stesso va caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico (nota 1290/2020);
- il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti (nota 1290/2020);
- il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici (art. 15);
- i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o posto di sostegno, sono valutati, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. Ciò solo ed esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle GPS (art. 15);
- il servizio antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Allo stesso modo è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis/5 del DL 250/2005, convertito in L. 27/2006 (art. 15);
- il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, (art. 15);
- il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina (art. 15);
- costituisce servizio valutabile ai soli fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto, il servizio prestato in seguito a provvedimenti cautelari, successivamente caducati (provvedimenti che abbiano determinato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – art. 15: novità della Bozza, relativamente alla quale attendiamo la pubblicazione dell’OM);
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserisco nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6;
- il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato, ossia i 12 punti (e l’annualità di servizio, almeno sino ad ora) si ottengono prestando un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell’infanzia (tabelle di valutazione); precisiamo che i 12 punti si raggiungono anche cumulando 166 giorni di servizio;
- il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso è valido ai fini della valutazione del servizio, a condizione che il predetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento in GPS. E’ prevista un’eccezione per quanto riguarda la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, relativamente alle quali il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in SFP è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Tale eccezione discende dal fatto che gli studenti in SFP possono inserirsi nella seconda fascia delle GPS infanzia/primaria, se iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti (nota 1290/2015);
- nelle GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi (laurea in SFP, SSIS, COBASLID …) cui è attribuito il punteggio aggiuntivo previsto dalle rispettive tabelle di valutazione. E’ invece dichiarabile nelle relative graduatorie il servizio prestato su altre classi di concorso/posti non ricompresi nel percorso di abilitazione, anche se il medesimo servizio è stato prestato durante la frequenza dei suddetti percorsi, ovvero su posto di sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado oppure docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria – nota 1290/2020).
I DETTAGLI SULLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
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Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze
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