GPS docenti 2024/2026, certificazioni informatiche e linguistiche vanno inserite nei titoli culturali
Sono ore decisive per l’aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: il parere del CSPI in merito all’ordinanza ministeriale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Questo significa che tra pochissimo sapremo quando si apriranno le domande per partecipare alla procedura.
Durante il Question Time in diretta su OS TV dell’11 aprile, Serena Morando, del sindacato FLC Cgil, ha risposto alla seguente domanda: “Le certificazioni informatiche e linguistiche vanno inserite nei titoli culturali?”
“Vanno inserite nei titoli culturali per ogni TAB“, dice subito la sindacalista, che però invita a prestare attenzione: “i titoli culturali vanno inseriti per ogni tab, che non è ogni graduatoria ma è ogni grado e ogni fascia in cui siamo inseriti“.
“Mi raccomando, consultate l’elenco delle certificazioni informatiche e linguistiche valutate dal ministero ed erogate dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero“, suggerisce infine Morando.
ASCOLTA LA RISPOSTA DI SERENA MORANDO AL MINUTO 22:41
TUTTE LE RISPOSTE
Cosa dichiarare nella domanda
Premettiamo che punteggi, posizioni ed eventuali precedenze nelle GPS sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti nella domanda e riguardanti preferenze, riserva, titoli, servizi e altre situazioni personali. Le istanze, che non contengano tutte le indicazioni sul possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM, non sono prese in considerazione.
Nello specifico, come spiegato in precedenza, ciascun candidato dichiara nella domanda:
- il possesso dei requisiti generali e l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla procedura;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
- i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati;
- i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- di essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupato alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda (tale dichiarazione va effettuata dai soli candidati che fruiscono della riserva di posti ai sensi della citata legge). Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Riguardo al punto 5 sopra riportato, precisiamo che:
- è prevista un’eccezione riguardo al conseguimento del titolo d’accesso per la prima fascia; infatti, possono inserirsi con riserva nella predetta I fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno (costituenti appunto titoli di accesso) entro il 30 giugno 2024. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro la predetta data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti;
- qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e già riconosciuto in Italia, devono essere indicati anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
- qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia stato ancora riconoscimento in Italia, si deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure (quindi prima fascia con riserva e a pieno titolo nella seconda).
Quanto a titoli e servizi specifichiamo che gli aspiranti:
- i quali si inseriscono per la prima volta dichiarano tutti i titoli e servizi di cui sono in possesso entro la data ultima di presentazione delle domande;
- già inclusi in graduatoria dichiarano i soli titoli e servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 – termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24 – ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la succitata data del 31 maggio 2022 (vanno invece nuovamente dichiarati le situazioni soggette a scadenza, quali ad esempio le preferenze, anche nel caso di sola permanenza).
Titoli da presentare
Come si evince da quanto detto sopra, gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre certificazione alcuna. Vi sono tuttavia delle eccezioni, poiché alcuni titoli non possono essere solo dichiarati ma vanno anche presentati, a pena di esclusione. Ecco quali:
- titoli di studio conseguiti all’estero;
- dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
I CONSIGLI PER LA SCELTA DELLE SCUOLE
NOTA BENE Si tratta di una bozza, standard del Ministero, dunque suscettibile di variazioni.
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