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Supplenze da GaE e Gps. Sanzioni se non si accetta la nomina e non si prende servizio

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Supplenze docenti e personale educativo fino al 31 agosto e 30 giugno: gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli esiti della procedura informatizzata per la quale è stata presentata domanda di partecipazione entro il 21 agosto. La presa di servizio va fatta nella data indicata dall’ufficio Scolastico o comunque in accordo con la scuola, parliamo invece delle sanzioni in caso di rinuncia alla proposta di nomina (l’email ricevuta e il decreto + elenco pubblicato).

Sanzioni

Le sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza, mancata presa di servizio ovvero abbandono del servizio, per le supplenze conferite da GaE e GPS, sono indicate nell’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020 (cui rimanda la circolare sulle supplenze n. 25089/2021). Tali sanzioni, evidenziamolo, producono i loro effetti soltanto per l’anno scolastico di riferimento (2021/22).

Queste le sanzioni:

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

Evidenziamo che le sanzioni sopra riportate sono state concepite per le convocazioni in presenza e non in via telematica, pertanto alcune disposizioni andrebbero adattate alla situazione attuale, come nel caso di quanto previsto nel punto 1, che dovrebbe essere così inteso:

  1. il mancato conferimento dell’incarico in quanto non sono state espresse alcune sedi disponibili (la mancata indicazione di alcune sedi, infatti, è intesa quale rinuncia per le medesime – come leggiamo nella circolare sulle supplenze) o la mancata presentazione della domanda comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;

Quanto al punto 2 “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;“:

  • non si deve tener conto della dicitura “… attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega … ; 
  • si deve tener conto del fatto che l’assegnazione (telematica) di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa, come è specificato nella summenzionata circolare.

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