GPS 2022, conseguenze per mancata presa di servizio o abbandono del servizio: guida completa
Forniamo qui una guida completa su uno dei temi più richiesti e discussi dell’ultima ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 sulle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto”.
Cercando di esporre i concetti in modo lineare e chiaro per essere comprensibili anche a chi si trova alla prima esperienza di inserimento nelle GPS, facciamo chiarezza anzitutto sulle modalità di attribuzione di una supplenza e poi sulle conseguenze in caso di rifiuto, a seconda della fase in cui si manifesta.
La procedura di conferimento della supplenza.
Le istituzioni scolastiche procedono all’attribuzione delle supplenze del personale docente seguendo le procedure delineate nel D. M. 131 del 13 giugno 2007 e dell’O. M. 112/2022. Cercando di semplificare la procedura, le fasi sono le seguenti:
- Il primo atto è quello della procedura informatica di convocazione partendo dalla graduatoria (provinciale o di istituto). L’aspirante che riceve formale convocazione, potrà decidere se accettare o meno la proposta di lavoro dandone formale comunicazione alla scuola.
- In caso affermativo, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria;
- Si passa alla fase della presa di servizio entro il termine delle 24 ore, secondo le modalità previste dal regolamento sopra richiamato e le modalità previste dalla scuola. In tale sede si procede alla stipula del contratto di lavoro e alla firma delle autocertificazioni necessarie.
- Da quel momento in poi, l’aspirante assume la qualifica di personale interno della scuola e svolgerà il servizio secondo le modalità che gli verranno comunicate.
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Le conseguenze nel caso di mancata presa di servizio o nel caso di abbandono del servizio a seguito della firma del contratto sono diverse a seconda che l’assegnazione dell’incarico di supplenza derivi dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle Graduatorie provinciali di supplenza oppure dalle graduatorie di istituto.
Assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS.
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Assegnazione dell’incarico di supplenza da graduatorie di istituto.
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da graduatorie di istituto:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Eccezione.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza:
- annuale per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimane presumibilmente tale per tutto l’anno scolastico;
- temporanea sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.
In allegato la normativa di riferimento: D. M. 131 del 13 giugno 2007 e dell’O. M. 112/2022.
Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti
Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022