GPS 2024/26, servizio durante laurea in SFP: non si valuta se prestato nello stesso grado in cui si ottiene il punteggio aggiuntivo
Il servizio prestato durante la laurea in SFP non si valuta nelle GPS di posto comune infanzia e primaria nonché nelle GPS relative al sostegno del medesimo grado.
Quesito
Una lettrice ci pone un quesito relativo all’errata attribuzione del punteggio nelle GPS sostegno prima fascia infanzia e primaria, punteggio relativo al servizio svolto durante la durata legale del corso di laurea in SFP per la quale, com’è noto, è previsto un punteggio aggiuntivo di 60 (per la laurea in SFP quadriennale ordinamento precedente al DM n. 249/2010) o 72 punti (per la laurea in SFP quinquennale ordinamento di cui al DM n. 249/2010). Proprio per tale ragione il suddetto servizio non è valutabile nelle GPS I fascia infanzia/primaria né di posto comune né di posto di sostegno del relativo grado (come chiarito dal MIM nella nota n. 1290/2020, citata a ragione dalla lettrice). Quest’ultima e le colleghe, cui è stato attribuito il punteggio in esame, hanno segnalato il tutto all’USR (avrebbero dovuto segnarlo all’ATP di riferimento) ma lo stesso (punteggio) è presente nelle GPS pubblicate. La lettrice chiede pertanto cosa dovrebbe fare qualora i punteggi non venissero rettificati, nemmeno a seguito dell’ultima PEC inviata, soprattutto in vista delle prossime assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia finalizzate al ruolo. Il quesito completo:
Sono una docente precaria iscritta nelle GPS prima fascia AAAA, EEEEE e ADEE. Già alla compilazione dell’istanza di iscrizione/rinnovo GPS 2024/26 avevamo riscontrato un bug di sistema. Le colleghe che durante la durata legale del corso di Laurea SFP avevano svolto servizio su infanzia, primaria o sostegno non lo vedevano, giustamente, valutato su posto comune ma lo vedevano valutato come specifico o aspecifico nella GPS prima fascia ADAA o ADEE. Poiché al tempo della compilazione dell’ istanza questo era riscontrabile nell’ “IPOTESI DI VALUTAZIONE” disponibile su istanze online alla fine dell’ inoltro dell’istanza, abbiamo mandato PEC al MIM e all’ USR di competenza della nostra regione per segnalare l’anomalia, ma non abbiamo ricevuto risposta formale; sicuramente ci saranno state molte altre anomalie e segnalazioni e forse, anche se protocollata, non è stata presa in considerazione. Ora le GPS sono state pubblicate e quello che era un’ipotesi è diventata realtà. Il servizio è stato effettivamente valutato.
Ricordiamo che nell’ O.m. n.88 del 2024, nel preambolo, è richiamata la Nota 1290 del 2020 che specifica: “2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e
primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto
comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.” Per “punteggio aggiuntivo valutato integralmente anche su sostegno” per infanzia e primaria si intendono i 60 o 72 pt attribuiti rispettivamente per il percorso quadriennale o quinquennale della laurea SFP, che sono appunto pienamente valutati sia su posto comune che sostegno. Tale Nota è richiamata anche nella FAQ 49 del 2024 per la compilazione dell’ istanza, dove viene ripreso il punto 2. Va da sé che la Nota che intende chiarire come valutare i titoli di servizio sia pienamente valida. Abbiamo nuovamente mandato PEC all’ USR di competenza, perché ora sono gli uffici scolastici e le scuole polo, credo, a dover rettificare l’incongruenza di punteggio assegnato dal sistema. Ma domando: “Cosa fare se i punteggi non venissero rettificati secondo normativa vigente?” Questo soprattutto in vista delle prossime immissioni in ruolo su sostegno, ma anche per la correttezza della posizione degli iscritti in graduatoria sostegno. Questo problema è esteso a tutta Italia penso, poiché la piattaforma è la stessa per tutti. Sottolineo che i colleghi che hanno importato il titolo di servizio in questione dal loro fascicolo, non hanno assolutamente fatto nulla di scorretto. È il sistema che ha sbagliato ad attribuire il punteggio. Come specificato nella Nota infatti, se il collega fosse iscritto anche in GPS per la secondaria, il titolo di servizio sarebbe pienamente valutato come aspecifico. Mi chiedo quindi se gli USR e UST abbiano visto l’errore (perché magari la segnalazione via PEC è sfuggita) e cosa fare se le GPS non vengono rettificate. Resto in attesa di un Vs. gentile riscontro. Grazie per l’ attenzione.
Rispondiamo alla lettrice ripercorrendo dapprima quanto previsto dalle tabelle di valutazione e dalla nota del Ministero dalla stessa citata in merito alla valutazione del titolo d’accesso e al punteggio aggiuntivo per i laureati in SFP nonché alla valutazione del servizio svolto durante la durata legale del corso di laurea.
Valutazione titolo d’accesso
GPS posto comune
Ai sensi della tabella A/1 di valutazione dei titoli GPS prima fascia infanzia e primaria, allegata all’OM 88/2024, ai docenti laureati in SFP ivi inclusi, per il titolo d’accesso, spettano sino ad un massimo di 12 punti (sezione A, punto A.1, della tabella A/1) in base al voto di laurea più un punteggio aggiuntivo (sezione A, punto A.2, della tabella A/1) che varia a seconda che la laurea sia stata conseguita ai sensi del DM 249/2010 o del previgente ordinamento:
- per la laurea quadriennale in SFP ordinamento previgente al DM 249/2010 sono attribuiti punti 60, di cui 12 per la selettività del percorso e 48 per durata quadriennale dello stesso (in ragione di 12 punti annuali). Precisiamo che con tale laurea gli aspiranti conseguivano l’abilitazione per la scuola dell’infanzia o per la primaria, a seconda dell’indirizzo scelto, con conseguente inserimento nelle GPS prima fascia infanzia o primaria (tali docenti potevano integrare il percorso e conseguire l’abilitazione nell’altro grado di istruzione, per cui possono essere in prima fascia sia per infanzia che per primaria in virtù della laurea in esame; lo stesso dicasi se in possesso di un diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02);
- per la laurea quinquennale in SFP ordinamento di cui al DM 249/2010 sono attribuiti punti 72, di cui 12 per la selettività del percorso e 60 per durata quadriennale dello stesso (in ragione di 12 punti annuali). Precisiamo che con tale laurea gli aspiranti conseguono l’abilitazione per la scuola sia dell’infanzia che primaria, con conseguente inserimento nelle GPS prima fascia infanzia e primaria.
GPS sostegno
Ai sensi della tabella A/7 di valutazione dei titoli GPS sostegno prima fascia, per il titolo d’accesso, spettano sino ad un massimo di 24 punti (sezione A, punto A.1, della tabella A/7) in base al voto di specializzazione conseguito più un punteggio aggiuntivo (sezione A, punto A.2 della tabella A/7) di 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o analoghi titoli esteri con ammissione selettiva e a numero programmato. A tale punteggio si aggiunge quello per l’abilitazione sullo specifico posto o grado (per la scuola dell’infanzia/primaria quello sopra riportato: sino a 12 punti per il voto di laurea più 60 0 72 punti per il corso di laurea in SFP), secondo quanto indicato nella sezione B, punto B.1 della suddetta tabella:
a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti
Sin qui il punteggio per il titolo d’accesso che si intreccia con quello per la valutazione del servizio svolto durante gli anni di durata legale del corso. Sottolineiamo che il punteggio aggiuntivo, nel caso sopra esposto (ossia di docenti in GPS I fascia infanzia e primaria con laurea in SFP), spetta in entrambe le graduatorie (GPS I fascia infanzia e GPS I fascia primaria; se inclusi per il sostegno anche nelle relative GPS).
Valutazione servizio
Ai docenti suddetti (inclusi in GPS I fascia infanzia e primaria con laurea in SFP) nelle GPS di posto comune I fascia infanzia e/o primaria, secondo quanto leggiamo nelle note al servizio – sezione C della tabella A/1 – il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 (laurea SFP – n.d.r.) non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Non sono invece presenti nella tabella A/7, relativa alle GPS sostegno di prima fascia, precisazioni riguardanti la valutazione nelle medesime (GPS SOS I fascia) del servizio svolto durante la durata legale del corso di laurea in SFP, pur essendo attribuito il suddetto punteggio aggiuntivo (60 o 72 punti) che impedisce l’attribuzione del punteggio derivante dal servizio in esame.
Le precisazioni sono arrivate con la nota del 22 luglio 2020, citata dalla lettrice, ove si legge che per le GPS di I fascia non è dichiarabile il servizio svolto durante la frequenza dei percorsi per i quali è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). Quindi, come detto anche dalla lettrice, il servizio prestato su posto comune o su sostegno infanzia e primaria durante la durata legale del corso di laurea non è valutabile nelle GPS I fascia posto comune e anche sostegno del medesimo grado. Per queste ultime la mancata valutazione è dovuta al fatto che nelle stesse sono attribuiti i punteggi aggiuntivi previsti anche nelle GPS posto comune e già comprendenti 12 punti per ogni anno di percorso svolto più 12 punti per la selettività del medesimo (percorso). Quanto indicato nella nota del mese di luglio è stato poi ripreso nella nota del 4 settembre 2020: Per quanto concerne, infine, la GPS di I fascia su infanzia e primaria, va proseguito il lavoro di verifica puntuale, controllando che i candidati non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in ragione di 12 punti per anno, nel punteggio attribuito al titolo …
Se dunque non è valutato nelle GPS I fascia posto comune e sostegno infanzia/primaria il servizio prestato nei relativi posti, può essere invece valutato nella relativa graduatoria quello svolto su altri posti/gradi di istruzione e altre classi di concorso e quello svolto su sostegno per grado diverso, come si legge sempre nella nota del 22 luglio 2020. Seguono nella stessa alcuni esempi di servizio valutabile: docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria.
Notiamo che nell’esempio è citata la LM85bis, ossia la laurea in SFP quinquennale di cui al DM n. 249/2010 e quindi abilitante per infanzia e primaria, per cui riguardante aspiranti inclusi sia nella GPS prima fascia infanzia che primaria. Si potrebbe, però, fare un esempio relativo ad un docente con la laurea in SFP quadriennale del vecchio ordinamento indirizzo infanzia e quindi incluso, in virtù del predetto titolo, in GPS prima fascia infanzia cui spetta il punteggio aggiuntivo (60 punti). In tal caso, se l’interessato è incluso anche nelle GPS prima fascia primaria con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 ed ha svolto servizio nella scuola primaria o sostegno primaria, durante la durata legale del corso di laurea in SFP per conseguire l’abilitazione nella sola scuola dell’infanzia, il predetto servizio gli sarà valutato nelle relative graduatorie (GPS I fascia primaria o posto sostegno) ma non naturalmente nella GPS I fascia infanzia posto comune e/o sostegno. Questo perché il servizio svolto nella scuola primaria costituisce, nel caso specifico, un servizio su un posto non ricompreso nel percorso di abilitazione, come si legge sempre nella summenzionata nota del 22 luglio 2020: I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso.
Risposta al quesito
Presumiamo che, nel caso della lettrice, gli interessati siano tutti inclusi nelle GPS primaria e infanzia posto comune in quanto in possesso di laurea in SFP e non vi siano casi come quello dell’esempio, perché altrimenti non si tratterebbe di un errore ma di docenti che hanno svolto servizio infanzia o primaria e lo stesso gli è valutato nelle GPS in cui non hanno ottenuto il punteggio aggiuntivo, poiché svolto in una grado diverso da quello per cui si stava conseguendo l’abilitazione (ossia la laurea in SFP che dà diritto al punteggio aggiuntivo).
Detto ciò e distinte eventuali situazioni come quella dell’esempio sopra riportato, consigliamo alla lettrice di inviare una PEC e/o una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ATP di riferimento (quella della provincia di inclusione), in quanto è lo stesso che gestisce l’intera procedura. Se possibile, sarebbe ancora meglio andarci di persona o mandare in propria rappresentanza un sindacalista. Ricordiamo che l’eventuale riscontro dell’errore dopo la stipula del primo contratto (nel periodo di vigenza delle GPS) può portare alla revoca della supplenza o dell’incarico per il ruolo. Vero è che la lettrice e le colleghe hanno segnalato l’errore ma è altrettanto vero che l’eventuale supplenza su sostegno o l’eventuale l’incarico per il ruolo non spetterebbe loro, in caso di altri aspiranti che le precedono. Magari poi le stesse potrebbero rivalersi verso l’amministrazione, ma si tratta di lungaggini da evitare, sempre se possibile.
Per completezza, precisiamo che non si valuta, secondo quanto detto sopra, il servizio prestato durante la durata legale del corso, mentre si valuta il servizio svolto durante gli anni fuori corso.
Supplenze e incarichi per il ruolo 2024/25
Le domande per le supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE/GPS e per gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia, come sappiamo, sono state presentate entro il 7 agosto u.s. e gli interessati sono adesso in attesa dei relativi esiti.
Gli incarichi sono attribuiti prima delle supplenze e sembra che gli stessi possano essere assegnati a breve.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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