GPS 2024/25, come collocarsi in graduatoria ma evitare le supplenze. Un caso “strano” ma possibile
Cosa deve fare il docente che, per l’a.s. 2024/25, non intende ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS? Quali conseguenze?
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Mia figlia, attualmente impegnata in una supplenza annuale attraverso GPS, e prossima alla maternità, ha superato tutte le prove selettive del TFA sostegno. Lei vuole riservarsi la possibilità di frequentare il corso TFA in autunno, rinunciando anche all’eventualità di ottenere un’altra supplenza annuale GPS per il prossimo a.s. 2024-25. come fare?
La figlia del nostro lettore, dunque, fermo restando che aggiorni le GPS, non intende, per l’a.s. 2024/25, ottenere incarichi al 30/06 o al 31/08 dalle predette graduatorie ma solo eventuali supplenze brevi dalle GI, al fine di poter frequentare il TFA sostegno. Al riguardo, precisiamo che l’VIII ciclo di TFA sostegno è stato ormai avviato e probabilmente la figlia del lettore non potrà frequentare causa gravidanza, sebbene nel quesito non sia specificato. Ecco perché si parla di frequenza il prossimo autunno (presumiamo in soprannumero; infatti, chi supera le selezioni e sospende il corso, può puoi essere iscritto in soprannumero al prossimo ciclo di TFA, ai sensi dell’art. 4/4 del DM 92/2019). Fatta questa precisazione, rispondiamo che la figlia del lettore, per non ottenere supplenze da GPS per l’a.s. 2024/25, non potrà presentare domanda (che ricordiamolo si presenta in modalità telematica, tramite Istanze Online) senza esprimere preferenze, in quanto quella delle preferenze è una delle sezioni obbligatorie dell’istanza. Pertanto, per raggiungere il suo obiettivo (ossia non ottenere incarichi da GPS), la figlia del lettore non dovrà presentare domanda, con la conseguenza che sarà destinataria della sanzione prevista dall’art. 12/4 dell’OM 112/2022, in base alla quale, per l’a.s. di riferimento (2024/25), la stessa non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS/GaE per tutte le graduatorie cui abbia titolo. Evidenziamo, però, che la figlia del lettore potrebbe successivamente ottenere le predette supplenze dalle GI, cui si ricorre per gli incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento delle GPS (e prima di queste delle GaE). In tale eventualità, stando alle intenzioni dell’interessata, la stessa dovrà rinunciare all’eventuale proposta di incarico dalle citate GI, andando incontro alle sanzioni di seguito riportate.
Posto comune
Il docente che rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune, anche a titolo di completamento:
- perde, per l’a.s. di riferimento, la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto – quella della scuola da cui si è convocati – sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Esempio: docente incluso in GI per la A-11 e la A-12; è convocato per una supplenza sulla A-12 e rinuncia; non potrà ottenere, per l’a.s. in questione, supplenze per la A-12 e per sostegno II grado dalla scuola ove ha rinunciato, mentre potrà ottenerle per la A-11; potrà inoltre ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto delle altre scuole (in cui è incluso) sia per la A-11 sia per la A-12 che per il sostegno II grado. La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza.
Posto di sostegno (la sanzione si applica ai soli aspiranti specializzati)
Il docente specializzato che rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno, anche a titolo di completamento:
- perde, per l’a.s. di riferimento, la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto – quella della scuola da cui si è convocati – sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Esempio: docente specializzato incluso in GI per le classi di concorso A-11, A-12 e sostegno II grado; viene convocato per sostegno e rinuncia; non potrà ottenere dalle graduatorie di istituto della scuola, ove ha rinunciato, supplenze su sostegno II grado, per la A-11 e A-12; potrà invece ottenerle dalle graduatorie di istituto di altre scuole. La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza.
Precisiamo che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei previsti termini, ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita, per cui si applicano le medesime sanzioni sopra riportate.
In definitiva, la figlia del nostro lettore:
- deve aggiornare le GPS per il prossimo periodo di vigenza (di seguito le ultime news), aggiornamento che si svolgerà nel corso del corrente anno scolastico;
- per non ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08 dalle GPS, nell’a.s. 2024/25, non deve presentare domanda tramite Istanze Online e quindi essere soggetta alla sanzione in base alla quale non otterrà, per l’a.s. di riferimento, supplenze da GaE/GPS per tutte le classi di concorso/posti per cui abbia titolo;
- qualora venga convocata dalle GI per un’eventuale supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, può rinunciare anche da tali graduatorie, con la consapevolezza che: se trattasi di posto comune, non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria della scuola che l’ha convocata, ivi compresa l’eventuale supplenza su posto di sostegno del medesimo grado; se trattasi di posto di sostegno, se specializzata (ma non dovrebbe essere questo il caso, in quanto si specializzerà successivamente), non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria della scuola che l’ha convocata sia per il posto di sostegno che per eventuali altre classi di inclusione del medesimo grado di istruzione;
- nel 2025/26, potrà partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali (31/08) e sino al termine delle attività didattiche (30/06), considerato che le sanzioni cui andrà (andrebbe) incontro riguardano l’a.s. di riferimento;
- non deve assolutamente prendere servizio per un’eventuale supplenza e poi lasciarla, in quanto le sanzioni previste per l’abbandono del servizio sono: nel caso delle GPS, l’impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 sia da GPS che eventualmente da GI (che si utilizzano per le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento di GaE e GPS), per l’intero periodo di vigenza delle medesime graduatorie e per tutte le classi di concorso/tipi di posto cui abbia titolo; nel caso delle GI, l’impossibilità di ottenere supplenze da tali graduatorie per l’intero periodo di vigenza delle medesime e per tutte le classi di concorso/tipi di posto cui abbia titolo.
Quanto alla possibilità di presentare domanda, ai fini dell’assegnazione delle supplenze, esprimendo una sola preferenza, affermiamo che, se non soddisfatta, verrebbe comunque considerata rinunciataria per le sedi non espresse, con la conseguenza di non poter ottenere, per l’a.s. di riferimento, incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. Anche in tal caso, potrà ottenere incarichi al 30/06 e al 31/08 dalle GI e quindi seguire quanto sopra indicato.
Aggiornamento GPS
Le informazioni sulla valutazione dei servizi sopra riportate si rifanno all’OM n. 112/2022 e alle allegate tabelle di valutazione. Non sappiamo se con il prossimo aggiornamento (QUI le ultime news) ci saranno delle modifiche, che eventualmente comunicheremo immediatamente (senza dubbio sarà introdotta la disposizione contenuta nel DL 75/23, convertito in legge 112/2023, secondo cui a chi svolge servizio su sostegno con il titolo di specializzazione saranno attribuiti ulteriori tre punti per ogni anno di servizio svolto).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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