GPS 2024: esistono ancora le classi concorso ad esaurimento, le indicazioni della BOZZA
Graduatorie GPS 2024: tra qualche giorno il Ministero pubblicherà l’ordinanza per la presentazione della domanda per il prossimo biennio. Ecco alcune indicazioni della BOZZA.
vediamo cosa possono fare i docenti appartenenti a classi di concorso ad esaurimento.
GPS
Le graduatorie provinciali per le supplenze si articolano in due fasce: nella prima si inseriscono i docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e/o specializzazione; nella seconda fascia si inseriscono gli aspiranti in possesso del solo titolo di studio di accesso. Requisiti di accesso
Ai fini dell’iscrizione nelle succitate graduatorie, gli interessati presenteranno domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento in una sola provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.
Le istanze vanno presentate telematicamente entro i termini che saranno indicati dal Ministero.
Per l’inserimento nella II o III fascia delle graduatorie di istituto, gli aspiranti presentano il modello di scelta delle sedi per la relativa fascia, contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Classi di concorso ad esaurimento
La bozza di ordinanza ministeriale detta specifiche disposizioni per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici.
Queste le classi di concorso:
- A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
- A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
- A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
- B-01 Attività pratiche speciali;
- B-29 Gabinetto fisioterapico;
- B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
- B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
- B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
- B-33 Assistente di Laboratorio.
I docenti appartenenti a tali classi di concorso possono inserirsi nelle GPS di prima e seconda fascia, relative alle medesime classi di concorso, solo ed esclusivamente se già inseriti nel biennio 2022/24 Quindi i soli docenti già iscritti per le stesse classi di concorso nel biennio precedente.
Classe di concorso A-41
I docenti abilitati nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86, inoltre, possono iscriversi:
- nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A-41 “Scienze e tecnologie informatiche”, purché in possesso del titolo di studio d’accesso alla predetta A-41;
- nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
Evidenziamo che, nel caso di cui al punto 1, ai docenti in questione sarà riconosciuto come specifico nella A-41 il servizio prestato nelle rispettive classi di concorso (A-66, A-76, A-86).
Sostegno
Gli aspiranti abilitati oppure già inseriti nella seconda fascia delle GPS di seconda fascia B-01, B-31 e B-32, possono inserirsi:
- nella seconda fascia delle GPS sostegno, se in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.lgs. 297/94 (titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l’istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l’istituto professionale di Stato per Sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione);
- nella prima fascia delle GPS sostegno scuola secondaria di primo grado, per quanto concerne la classe di concorso B-01, se in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del DPR n. 970/1975 (titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione);
- nella GPS di prima fascia sostegno scuola secondaria di secondo grado, per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32, se in possesso del titolo di cui all’articolo 8 DPR n. 970/1975 (titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione).