Gli interpelli “più pazzi del mondo”: precedenza a chi vive vicino alla scuola, meglio se hai lavorato in una statale. Penalizzato chi si assenta, anche se legittimamente
Cosa sono gli interpelli? Rappresentano la possibilità per le istituzioni scolastiche, dopo l’esaurimento delle Graduatorie d’Istituto, di convocare in autonomia aspiranti docenti per occupare cattedre vacanti o anche solo supplenze temporanee. Sono le assunzioni “fuori graduatoria”, solo in parte disciplinate dalla nuova normativa introdotta nell’OM n. 88/2024, art. 13 comma 23.
Esaurite le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la supplenza e quelle delle scuole viciniori, le scuole devono pubblicare un avviso, tenendo conto di alcuni criteri che assicurano la priorità nell’assunzione ai docenti in possesso di
- abilitazione per la classe di concorso richiesta o specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità
- in subordine, titolo di studio per l’accesso all’insegnamento
Qui si ferma il Ministero. Ma purtroppo l’evidenza ci dice che questi criteri non sono sufficienti e che spesso i Dirigenti non ricevono risposta da aspiranti in possesso dei titoli adeguati per l’insegnamento richiesto, pertanto bisogna operare una scelta tra i curriculum inviati.
In tanti interpelli leggiamo infatti che, in subordine a questi titoli, verranno considerati “titoli affini”. Ecco di cosa si tratta
Ma, negli interpelli pubblicati dalle scuole, compaiono anche criteri che lasciano qualche dubbio
Penalizzato chi si assenta, anche se legittimamente
Così, capita di leggere che saranno scartate le domande di quanti, anche a titolo legittimo, abbiano raggiunto “un monte giornaliero di assenze maggiore del 15% del totale dei giorni del relativo contratto”. Un criterio del tutto arbitrario, che non tiene conto dei diritti, legittimi, di quanti magari sono costretti ad assentarsi per motivi di salute o difficoltà personali e familiari.
Precedenza a chi vive nel comune dove è ubicata la scuola
Non sono pochi gli interpelli in cui si dà un punteggio aggiuntivo a quanti vivono vicino alla scuola dove si dovrà svolgere la supplenza. La precedenza (5 punti) viene data anche a coloro che vivono nella stessa provincia, ma non nello stesso comune (3 punti). Se poi vivi fuori provincia, ti spetta un punteggio pari a zero.
Precedenza a chi ha già lavorato nella stessa scuola
Apprezzabile il tentativo di garantire la continuità didattica, ma sicuri che questo possa rappresentare un criterio da inserire in un interpello?
Precedenza a chi ha già insegnato in una scuola statale
Punti 10, per chi da più di 3 anni ha insegnato in una scuola statale, 7 se da 1 a 3 anni. Chi, invece, ha insegnato in una scuola non statale? Non spetta punteggio. Si tratta di un criterio riscontrato in più interpelli, che puntano a valorizzare “la continuità e l’esperienza diretta nel sistema educativo pubblico”. Ma il “pubblico”, non comprendeva anche le scuole non statali?
FINE