Gli insegnanti precari hanno l’obbligo della formazione continua, perché non dargli la Carta del docente? A Rovigo il giudice fa avere 1.500 per l’aggiornamento al supplente difeso dai legali Anief

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Quali differenze professionali ci sono tra un insegnante precario e un insegnante con contratto a tempo indeterminato? Nessuna. L’uguaglianza riguarda i doveri, ma anche i diritti.

Lo ha ricordato il giudice del lavoro di Rovigo nell’esaminare il ricorso, proposto dai legali che operano per il sindacato Anief, riguardante un insegnante che tra il 2021 e il 2023 ha svolto supplenze in Veneto. Determinante, ai fini dell’esito della sentenza, oltre che i pareri espressi dai giudici di rango superiore, è stata anche la sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro nella quali si spiega che “l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ne consegue cje “la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta”.

COSA DICE IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Nella sentenza, il giudice del lavoro di Rovigo ha ricordato che “il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che ‘la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica’”.

IL COMMENTO DEL SINDACATO

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “nell’ultimo anno tutti i giudici del lavoro nell’esaminare l’ampia giurisprudenza sulla Carta del docente ai precari hanno inevitabilmente preso in considerazione i pareri favorevoli emessi nei primi mesi del 2022 dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Le loro posizioni hanno un peso specifico altissimo, tanto da costringere il Governo ad aprire, se pure solo ai supplenti annuali con contratto in scadenza 31 agosto. Tutti gli altri, a partire da chi ha supplenze annuali fino al 30, ma in generale i precari che accumulano almeno 150 giorni di supplenza per anno scolastico, hanno facoltà di presentare ricorso con Anief con ampie possibilità di recuperate i 500 euro illegittimamente negati dall’amministrazione e anche in tempi sempre più brevi”.

LA SENTENZA DI ROVIGO: LE CONCLUSIONI

“Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2023 promossa da XXXXXXX XXXXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;

2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.213,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.

Così deciso in Rovigo, in data 20 ottobre 2023”.

 

IO RICORSO AL GIUDICE PER RECUPERARE 500 EURO L’ANNO

L’Anief propone i ricorsi per accedere con Anief al bonus docente: l’obiettivo è quello di recuperare 500 euro per ogni supplenza, anche per i contratti fino al 30 giugno, al termine delle lezioni o di durante ancora inferiore. Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa Anief, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet creata ad hoc.

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