I docenti possono svolgere un secondo lavoro? Ecco cosa dice la normativa

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Esiste incompatibilità tra esercizio pubblico impiego e attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro? Sono sempre di più i docenti che svolgono doppio lavoro per arrotondare il proprio stipendio. Per i professori non è vietato svolgere altre attività lavorative oltre l’insegnamento, ma ci sono delle precise regole da seguire.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una ampia possibilità di poter svolgere altre attività lavorative e alcuni regimi speciali.

Ricordiamo che il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dal dirigente scolastico, incarichi di tipo diverso, per esempio le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego.

Tali incarichi non devono essere in conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. L’impegno lavorativo derivante dall’incarico deve essere compatibile con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto e non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Docente part time e secondo lavoro: compatibilità con attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro

Il Testo unico del pubblico impiego indica che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.

Le condizioni e i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le attività compatibili sono:

  • temporaneità e occasionalità dell’incarico – le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo a interferenze nell’impiego;
  • non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento;
  • compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
  • attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Quali sono le attività compatibili per un docente?

  • Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato).
  • Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero.
  • Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore.
  • Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita.
  • Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa.
  • Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
  • Partecipazione a società in qualità di semplice socio.

Attività compatibili, ma con autorizzazione preventiva

L’autorizzazione viene concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento.

  • Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio).
  • Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole.
  • Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato.
  • Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.
  • Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi.
  • Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi).
  • Incarichi come revisore contabile.

La mancata comunicazione dell’attività può comportare decadenza dall’impiego.

Quali sono le attività incompatibili?

  • Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al Dirigente.
  • Cariche in società costituite a fini di lucro.
  • Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti.
  • Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

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