I docenti possono svolgere un secondo lavoro? Ecco cosa dice la normativa

Esiste incompatibilità tra esercizio pubblico impiego e attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro? Sono sempre di più i docenti che svolgono doppio lavoro per arrotondare il proprio stipendio. Per i professori non è vietato svolgere altre attività lavorative oltre l’insegnamento, ma ci sono delle precise regole da seguire.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una ampia possibilità di poter svolgere altre attività lavorative e alcuni regimi speciali.
Ricordiamo che il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dal dirigente scolastico, incarichi di tipo diverso, per esempio le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego.
Tali incarichi non devono essere in conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. L’impegno lavorativo derivante dall’incarico deve essere compatibile con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto e non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Il Testo unico del pubblico impiego indica che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.
Le condizioni e i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le attività compatibili sono:
- temporaneità e occasionalità dell’incarico – le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo a interferenze nell’impiego;
- non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento;
- compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Quali sono le attività compatibili per un docente?
- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato).
- Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero.
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore.
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita.
- Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa.
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio.
Attività compatibili, ma con autorizzazione preventiva
L’autorizzazione viene concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento.
- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio).
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole.
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato.
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi.
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi).
- Incarichi come revisore contabile.
La mancata comunicazione dell’attività può comportare decadenza dall’impiego.
Quali sono le attività incompatibili?
- Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al Dirigente.
- Cariche in società costituite a fini di lucro.
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti.
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.
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