Gli esami di Stato secondaria di primo grado: scarica esempio di griglia di valutazione prova orale

Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa della pandemia ancora in atto, per il solo a. s. 2020/21, sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 che deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, rinviando al medesimo per quanto compatibile con la stessa. Lo svolgimento degli Esami di Stato del I ciclo di istruzione secondo l’O.M. N.52, si effettuerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (fissato dalla Regione Calabria al 12 giugno 2021) e il 30 giugno 2021. In questo appassionato viaggio ci serviremo della consulenza del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Reggio Calabria (RC), la professoressa Avv. Lucia Zavettieri, una vera icona della legislazione scolastica e eccellente esempio di perfezionismo organizzativo. In allegato all’articolo la a Griglia di valutazione prova orale.
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; - Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
- Decreto-ministeriale n. 741 del 3 ottobre-2017 “Esami di stato fine primo ciclo”;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- NOTA 388/17 marzo 2020 (Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza);
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, in particolare l’articolo 1;
- il decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
- l’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica…con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”;
- O. M. n 52 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo
La professoressa Avv. Lucia Zavettieri tiene ad evidenziare quanto sia fondamentale l’O.M. n 52 e nello specifico l’Art.2, relativo proprio all’Espletamento dell’esame di Stato.
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017: “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.”
“Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 62/2017).
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Criteri di ammissione
Gli alunni sono ammessi all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione, precisa la professoressa Avv. Lucia Zavettieri, a capo di un istituto di grande prestigioso con un corpo docente davvero competitivo, in presenza dei seguenti requisiti:
- abbiano aver riportato almeno 6/10 in tutte le discipline;
- anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con voto inferiore a 6/10 esclusivamente se la media dei voti riportata nelle materie oggetto di valutazione non sia inferiore a 5,4/10.
Nell’ipotesi in cui l’alunno riporti una media di voti inferiore a 5,4/10 decimi e fosse soggetto a non ammissione, il consiglio di classe, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può ammettere l’alunno all’ esame di stato conclusivo del primo ciclo. La mancata acquisizione dovrà essere attestata oggettivamente per orientare le famiglie e gli stessi docenti che dovranno valutare gli alunni con uniformità all’interno dei consigli di ciascuna classe. In premessa la scuola e la famiglia dovranno tenere conto ed applicare il principio cardine secondo cui la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento ed il rendimento scolastico complessivo dell’alunno e non si arresta senza approfondite motivazioni al giudizio negativo, inferiore ai 6/10 di una o più materie. In quest’ultimo caso il Consiglio di classe si deve determinare a maggioranza tenendo conto dei seguenti indicatori:
- la frequenza alle lezioni non deve essere inferiore ai ¾ del totale delle ore di lezioni comprese quelle in Dad (75%), computate come entità unitarie, anche nel caso in cui esse siano articolate su due o più ore contigue della stessa disciplina; declinando il dettato dell’art. 11, c. 1, del D. lgs. N. 59/04 che, relativamente alla validità dell’a.s., concede la deroga alla bocciatura nei casi in cui l’alunno sia stato assente fino ad un quarto del tempo scolastico per motivi gravi che hanno determinato la sospensione dell’attività didattica o per motivi personali, familiari o di salute che, comunque, non abbiano provocato ritardi gravi e irrecuperabili nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e, come afferma la c. n. 28 del 15/3/2007: “Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali;
- i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza dovranno essere preventivamente definiti dagli organi di istituto.” Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze applicando eventualmente i criteri erogatori stabiliti;
- non devono aver subito sanzioni secondo quanto previsto dall’art. n. 4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009, nonché dalla C.M. n. 10 del 23/01/2009, che prevedono un voto inferiore ai 6/10 in caso di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
Criteri di non ammissione
Il Consiglio di classe in modo collegiale:
- delibera la non ammissione in casi di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
- presenza di livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
- assenza di progressi apprezzabili negli apprendimenti nonostante l’attivazione documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Criteri di deroga
Per gli studenti che non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il Consiglio delibera l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva/esame di stato. Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 C.M. n. 4 del 4/3/2011). Sono pertanto ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano frequentato il 75 ore delle lezioni.
Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, adeguatamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione.
I criteri derogativi alla validazione dell’anno scolastico per numero massimo di assenze che ogni Consiglio di Classe -la professoressa Avv. Lucia Zavettieri, dirigente scolastico dell’ICS “G. Moscato”- può considerare fanno riferimento ai seguenti casi eccezionali:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (compresa positività o quarantena covid-19; Delibera N. 14 Collegio docenti del 14.09.2020); – terapie e/o cure programmate;
- motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentate e di cui è a conoscenza il consiglio di classe. (delibera n. 14 Collegio docenti del 14.09.2020); – per calamità naturali con sede aperta;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.; - ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore di alunni stranieri nei paesi d’origine.
Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe arriverà alla formulazione del voto di ammissione, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado, facendo altresì riferimento alla media dei voti dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe. L’allegato 4 riporta la tabella che riassume sinteticamente i descrittori ed i livelli che concorrono per il giudizio di ammissione.
Criteri per la realizzazione dell’elaborato
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato (O. M n° 52-art. 2. Comma 4) inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
La tematica:
- è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
L’O. M. n 52, all’Art. 2 Comma 5 prevede che “L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
- della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere.”
La commissione d’esame tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5, definisce i criteri di valutazione della prova d’esame predisponendo un’apposita griglia di valutazione. Essa consta di due parti, una relativa alla produzione, l’altra relativa alla presentazione, procedendo ad una valutazione complessiva durante lo svolgimento del colloquio finale.
In particolare, i criteri di riferimento per quel che concerne la sezione dell’elaborato sono:
- Originalità dei contenuti
- Coerenza con l’argomento.
Invece, la sezione dell’esposizione dell’elaborato si basa su seguenti criteri:
- Competenze comunicative
- Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo
- Competenze nelle lingue straniere
- Capacità di risoluzione dei problemi
- Competenza logica nell’organizzazione dei concetti e nei collegamenti pluridisciplinari
- Competenze di Educazione Civica.
Il punteggio espresso in 40esimi verrà tramutato in decimi in base alla griglia di corrispondenza punteggio/voto in calce alla stessa griglia.
La rubrica di valutazione per gli alunni con disabilità e DSA certificati avrà la medesima struttura sopracitata, semplificata nei descrittori e commisurata a quanto previsto nel PEI e nel PDP.
La valutazione finale
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’articolo 2, comma 4 (prova orale). L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.