Gli effetti della riforma della Corte dei conti sui DS: dall’assicurazione obbligatoria al risarcimento parziale del danno erariale

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Prosegue in Parlamento la discussione sul progetto di legge di legge che modifica l’assetto della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale. La proposta, che rientra in un più ampio intervento di revisione delle responsabilità dei funzionari pubblici, mira ad alleggerire la pressione della giurisdizione contabile sulle decisioni amministrative e prevede importanti novità che potranno essere applicate anche all’interno del comparto scuola.

Presentato nel dicembre 2023 nel tentativo di superare l’applicazione dello scudo erariale, in vigore dal 2020, il progetto di legge è stato approvato alla Camera lo scorso 9 aprile ed è ora all’esame del Senato per la seconda lettura.

I contenuti della riforma

Responsabilità limitata e obbligo assicurativo

Come detto, il provvedimento introduce alcune modifiche sostanziali al regime della responsabilità erariale, che possono essere così riassunte:

  • Limitazione delle somme risarcibili non superiore al 30% del pregiudizio arrecato per i casi in cui venga rilevato dolo o colpa grave, intesa come “violazione manifesta della legge, travisamento dei fatti o negazione di evidenze”. Tale limitazione si estende anche ai casi di illecito arricchimento da parte dei funzionari pubblici.
  • Obbligo di stipulare una polizza assicurativa da parte dei dirigenti pubblici per coprire eventuali responsabilità per danno erariale. Nello specifico, la copertura assicurativa è obbligatoria per “coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche, prevedendo la facoltà per l’amministrazione di appartenenza di destinare una parte del trattamento economico accessorio spettante al dirigente o funzionario alla stipulazione di una polizza assicurativa, idonea a garantire che l’amministrazione stessa possa sempre e comunque ottenere il pieno risarcimento del danno patrimoniale ascrivibile a colpa grave del dirigente medesimo”.

Risarcimenti ridotti e condotte interpretabili

  • Introduzione di un limite quantitativo al danno risarcibile, che va da un minimo di 150 € fino ad un massimo di due retribuzioni annue del soggetto ritenuto responsabile. L’importo delle due annualità, secondo quanto stabilito nella proposta di legge, diventerebbe il parametro per determinare il massimale della copertura assicurativa, garantendo così premi contenuti.
  • Esclusione della responsabilità per le decisioni discrezionali adottate in contesti normativi complessi o in presenza di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.

Controlli preventivi di legittimità e retroattività della riforma

  • Controlli preventivi di legittimità. La proposta amplia il controllo preventivo della Corte dei conti sui contratti pubblici, includendo specificamente quelli legati all’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC). Vengono altresì ampliate le competenze consultive della Corte, che potrà esprimere pareri su questioni di contabilità pubblica legate all’attuazione del PNRR e del PNC, purché riguardino operazioni di valore uguale o superiore a un milione di euro e non siano già oggetto di controllo preventivo o di indagini da parte della procura contabile. Al fine di accelerare le procedure amministrative, la riforma introduce anche sanzioni economiche per i responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC in caso di ritardi ingiustificati.
  • Retroattività del nuovo regime di responsabilità erariale a tutti i procedimenti pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Gli effetti della riforma sul comparto scuola

Anche il sistema scolastico è interessato dagli effetti della riforma, in particolare per quanto riguarda i dirigenti scolastici. Questi ultimi, infatti, rivestono un ruolo apicale nella gestione delle risorse pubbliche, assumendo responsabilità sia contabili che organizzative. Si tratta, quindi, di soggetti che, nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, rispondono di eventuali danni erariali cagionati alla struttura e alle persone che si trovano all’interno dell’istituzione scolastica sotto la loro gestione.

Vanno distinti 2 tipi di danno erariale che riguardano i dirigenti scolastici:

  • Danno diretto, che si verifica quando l’azione del dirigente causa direttamente una perdita economica all’amministrazione. Un esempio è l’appropriazione indebita di fondi;
  • Danno indiretto, che si verifica quando l’amministrazione è costretta a risarcire un soggetto terzo per un danno causato da un comportamento illecito.

Sulla scorta delle novità introdotte dalla proposta di legge al vaglio del Parlamento, la riforma non esclude del tutto la possibilità di chiamare i dirigenti scolastici a rispondere di eventuali danni erariali, ma eleva la soglia di responsabilità, focalizzandola su condotte particolarmente gravi o dolose. Ciò significa che le condotte giudicate imprudenti o soggette a interpretazioni contrastanti non saranno sufficienti per attivare un procedimento di responsabilità.

Inoltre, rimane il problema della copertura assicurativa, obbligatoria per i dirigenti scolastici, che concorre al risarcimento del danno causato, anche se per meno di 1/3 del pregiudizio arrecato.

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