Gli assegni familiari sono concessi anche ai conviventi e alle unioni civili

L’importo dell’assegno al nucleo familiare (ANF) riconosciuto dall’Inps alle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente ammonta quest’anno a 141,30 euro.
Si tratta di un sostegno economico che viene corrisposto a nuclei familiari composti da più persone e con un reddito complessivo inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. Per le domande relative a quest’anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.555,99 euro.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: A CHI SPETTA
L’assegno al nucleo familiare spetta a: lavoratori dipendenti; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori domestici; lavoratori iscritti alla gestione separata; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da: il richiedente;
il coniuge o parte di unione civile (non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile), anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
i figli ed equiparati minori di 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra i 18 anni e i 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (sia nel caso in cui i richiedenti siano zii sia che si tratti dei nonni), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti, in caso i richiedenti siano i loro nonni, minori di 18 anni che siano a carico dei propri genitori, previa autorizzazione.
Il nucleo familiare può inoltre essere composto da: i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di ‘nuclei numerosi’, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: COME RICHIEDERLO
Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.
Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al Mod. ANF/DIP l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’INPS.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: IMPORTI
Le tabelle reddituali a base del calcolo dell’assegno vengono pubblicate 1° luglio di ciascun anno, ma il reddito di riferimento è quello prodotto nell’anno precedente.
Gli assegni vengono versati dal datore di lavoro o dall’INPS a seconda dei soggetti richiedenti. Gli importi vengono determinati sulla base di tabelle reddituali valide a partire dal 1° luglio di ogni anno e fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Per il periodo tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, le tabelle di riferimento sono pubblicate in allegato alla circolare n. 87/2017. Nella rivalutazione dei redditi tiene conto dell’andamento dell’inflazione, applicando i valori registrati dall’ISTAT.
La circolare n. 48/1992 spiega che, nel caso di due genitori conviventi, i rispettivi redditi non vengono sommati ai fini della richiesta degli assegni per i figli, se la convivenza non risulta all’anagrafe e nel contratto di convivenza non si evince chiaramente l’entità dell’apporto economico di entrambi.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare; ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge decade per l’ex coniuge, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.
fonte INPS