Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

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Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione, la sottocommissione predispone, in caso di candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14), se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1). Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (co. 3). Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (co. 5). Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (co. 2).

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell’esame di Stato, specifica il brillante vademecum a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

Candidati con DSA certificato: prove scritte

La Commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:

  • Riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
  • Consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (co. 7). La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (co. 8).

Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2, comma 8)

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Articolo 14 del DM 741/2017 Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell’esame di Stato – specifica l’ottimo vademecum elaborato dal collegio dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2” diretto, con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, vero manager e competente dirigente dello Stato – la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

  1. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
  2. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
  3. L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
  4. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
  5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
  6. Per l’effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
  8. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
  9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.
  10. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13.
  11. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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