Giudice popolare: criteri e modalità di fruizione dei permessi
Di

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
L’assolvimento di tale funzione è regolato:
- Dall’art. 11 della legge n. 278 del 1° aprile 1951;
- Dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978.
Permesso specifico
Codice: EN04 (ASPETTATIVA PER ADEMPIMENTO FUNZIONE GIUDICE POPOLARE).
Si precisa che per il nuovo codice non sarà prodotto sul SIDI il …
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