Gite scolastiche, sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C’è obbligo per i docenti di sostegno?

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Le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) non possono essere imposte, a meno che non esistano norme o disposizioni specifiche che lo richiedano. In altre parole, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione non rientrano tra i compiti obbligatori di un docente.

Riferimenti normativi

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 22009/2012, ha chiarito che i viaggi d’istruzione e le visite guidate devono seguire i criteri definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto, come previsto dagli articoli 7 e 10 del D.lgs. n. 297/1994. Dal 2000, il regolamento sull’autonomia scolastica, introdotto dal D.P.R. 275/1999, ha conferito alle scuole piena autonomia anche in questo ambito. Pertanto, le precedenti normative in materia, sebbene possano ancora essere consultate come orientamento, non sono più prescrittive.

Autonomia scolastica e organizzazione dei viaggi

Le scuole hanno piena autonomia nell’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Gli Organi Collegiali sono responsabili della definizione dei criteri organizzativi generali e dell’approvazione di un eventuale regolamento specifico. Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe contribuiscono alla programmazione didattica di queste attività.

Disponibilità dei docenti accompagnatori

Per organizzare un’uscita o un viaggio, è necessario verificare la disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza il consenso di questi ultimi, non è possibile procedere. Durante le riunioni collegiali, il dirigente scolastico deve accertare quanti docenti siano disponibili a partecipare e registrare ufficialmente tali dichiarazioni nei verbali.

Partecipazione del docente di sostegno

Anche se un alunno con disabilità partecipa al viaggio, il docente di sostegno non è obbligato a partecipare. Qualora il docente non intenda prendere parte all’uscita, è sufficiente che comunichi la propria indisponibilità durante le riunioni collegiali, assicurandosi che tale dichiarazione venga verbalizzata. Questo diritto di non partecipare è valido anche per i docenti di sostegno, senza alcuna eccezione.

Norme precedenti sull’accompagnamento di alunni disabili

Anche la Circolare Ministeriale 291/92, quando era in vigore, prevedeva che, in caso di partecipazione di alunni con disabilità a viaggi d’istruzione, fosse compito degli organi collegiali designare un accompagnatore qualificato e predisporre eventuali misure di sostegno. Tuttavia, non imponeva alcun obbligo di partecipazione al docente di sostegno.

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