Gite di istruzione, quanti docenti accompagnatori per gli alunni? Quali obblighi di sorveglianza. La normativa
Il tema della partecipazione dei docenti ai viaggi di istruzione era regolato dalla Circolare Ministeriale n. 291/1992, che al punto 8.2 stabiliva l’obbligo di indicare nella delibera del Consiglio d’istituto il numero di accompagnatori, suggerendo un rapporto di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni. La circolare consentiva un aumento del numero di accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe, qualora lo richiedessero le esigenze organizzative e il bilancio scolastico.
Programmazione e vigilanza
La stessa C.M. n. 291/92 specificava che i viaggi dovessero essere programmati in modo tale da evitare tempi morti, per non compromettere la sorveglianza degli alunni. Il rispetto di tali indicazioni era considerato essenziale per garantire sia la sicurezza degli studenti sia l’apporto didattico durante le attività.
Autonomia scolastica e normativa attuale
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 275/1999, che regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole hanno acquisito piena autonomia nella gestione dei viaggi di istruzione. Ciò ha reso non più vincolanti le normative precedenti, come la C.M. n. 291/1992 e altri riferimenti normativi preesistenti (ad esempio il D.lgs. n. 111/1995), che ora costituiscono solo linee guida. La competenza sull’organizzazione dei viaggi e il numero degli accompagnatori spetta quindi esclusivamente agli organi collegiali della scuola, come previsto dagli articoli 7 e 10 del D.lgs. n. 297/1994.
Obblighi di sorveglianza e responsabilità
In tema di sorveglianza, è fondamentale che la scuola adotti un regolamento specifico per i viaggi di istruzione. Tuttavia, la responsabilità della vigilanza ricade su tutti i docenti accompagnatori, con il dirigente scolastico come figura di riferimento principale. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 1218 del codice civile), la scuola ha l’obbligo di garantire la sicurezza degli alunni durante tutte le attività scolastiche, compresi i viaggi d’istruzione, adottando tutte le misure organizzative necessarie per prevenire situazioni di pericolo.