Giorni di malattia e regime di part-time, periodo di comporto, trattamento giuridico ed economico. Risponde l’ARAN

L’ARAN risponde ad un quesito posto nell’ambito sanitario, da cui però estrapoliamo un principio che fa riferimento ad una massima giurisprudenziale della Cassazione, che a livello di orientamento interessa tutti i dipendenti pubblici e nello stesso tempo richiamiamo altri pronunciamenti dell’ARAN e della giurisprudenza su tale casistica.
Questa la risposta dell’ARAN con l’orientamento applicativo CFC62a:
Come devono essere considerati i giorni di malattia in relazione al regime di lavoro part time?
In proposito, si precisa che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto sussiste anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi e/o i giorni non lavorativi ricadenti all’interno dell’arco temporale cui si riferisce il certificato medico, salva l’ipotesi di diversa previsione contrattuale, vengono computati come assenze per malattia (ex multis, Cass. Civ. sez. Lavoro sent. del 24/11/2016 n. 24027; Cass. sent. del 24/9/2014 n. 20106; Cass. sent. del 15/12/2008 n. 29317).
Quali assenze vengono calcolate ?
Ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale” (Cass., 12 giugno 2013, n. 14756; in termini, cfr. Cass., 10 agosto 2012, n. 14377; Cass., 28 marzo 2011, n. 7037).
Il periodo massimo di comporto relativo alle assenze per malattia deve essere rapportato al periodo lavorato presso l’Amministrazione in caso di regime di part time verticale?
In quale modo deve essere considerato il servizio del medesimo ai fini dell’attribuzione di punteggio per la graduatoria di Istituto?
Così l’ARAN: “Si fa presente che l’art. 4 (principio di non discriminazione), comma 2, lett. b) del Dlgs 61/2000, prevede che “il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita’. Resta ferma la facolta’ per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu’ che proporzionale.”
Per quanto concerne il CCNL del comparto Scuola, non essendoci una clausola contrattuale specifica al riguardo, l’art. 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 11, si limita a trattare esclusivamente l’istituto delle ferie, delle festività e del relativo trattamento economico, “11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.”
Sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14 dicembre 1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part time verticale ) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio.
Infine, per quanto concerne il punteggio valido per le graduatorie, nulla il CCNL dice al riguardo ma sembrerebbe che il punteggio resti invariato”.
E’ possibile spiegare con un esempio qual è il trattamento giuridico ed economico delle assenze per malattia del dipendente in part-time verticale ? Rispetto ai dipendenti a tempo pieno, deve essere riproporzionato solo il periodo di comporto ?
Richiamiamo sul punto sempre l’ARAN in un suo orientamento applicativo : In caso di assenza per malattia di un dipendente in part-time verticale, l’ente deve sempre procedere come segue: riproporzionare il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento all’interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate dal lavoratore (per i lavoratori a tempo pieno sono i tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso), e i periodi a retribuzione intera e ridotta in base al numero di giornate di lavoro prestate nell’anno;
- in caso di dipendente che in ogni settimana lavora 3 giorni su 5, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/5; se il dipendente lavora 3 giorni su 6, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/6 (1/2);
- sommare tutte le assenze per malattia intervenute nel periodo precedente l’ultimo episodio morboso così riproporzionato, escludendo eventuali periodi di aspettativa,
- effettuare il conteggio dei giorni di assenza applicando, in ogni caso, i criteri illustrati nella risposta RAL352, anche se nel conteggio a ritroso saranno interessati periodi nei quali il lavoratore era a tempo pieno (questo fatto non ha alcun rilievo, perché il superamento del comporto va accertato di volta in volta in base all’attuale configurazione del rapporto);
- alle giornate di assenza così determinate devono esser aggiunte quelle dell’ultimo episodio morboso;
- a questo punto, l’ente è in condizione di stabilire se il lavoratore ha superato o meno il periodo di comporto e di stabilire anche il trattamento economico dell’assenza(…).