Gestione sanitaria ai sensi del dl 24 del 24 marzo 2022 vigente dal 1° aprile 2022: sintesi esplicativa ad uso di personale e utenza
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Le nuove regole sanitarie previste dalla normativa e, specificatamente, ai sensi del Decreto-legge n. 24 del 24 Marzo 2022, valevole a partire da Venerdì 1° aprile 2022, se da un lato confermano il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°, dall’altro modificano la gestione ordinaria della complessa casistica prevista solo fino al 31 marzo 2022. Le regole sanitarie menzionate si applicano a tutta la Comunità scolastica.
Studentesse e studenti
La prima casistica da analizzare riguarda i casi che interessano gli studenti e le studentesse. In base alle nuove disposizioni presenti nel decreto, gli alunni in isolamento in quanto contatti stretti di positivi, hanno fruito della didattica a distanza fino al 31 marzo 2022.
Manifestazione sintomi a scuola
La studentessa o lo studente – come si evince da una eccellente e assai pertinente analisi del dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo la professoressa Maria Vodola – che manifesti una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5° non può permanere a scuola. Se si trova in regime di auto-sorveglianza per contatto stretto dovrà effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se è ancora sintomatica/o, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Positività al Covid 19
La studentessa o lo studente in isolamento per infezione da Covid può seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno, tali da poter seguire le lezioni a distanza. In tal caso dal docente dovrà essere registrata/o su Argo come “fuoriclasse” e dovrà essere scelta la modalità “didattica mista”, con la partecipazione a tutte le attività comprese le verifiche. A tal proposito si sottolinea che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’a.s. 2021/2022 produce gli stessi effetti delle attività previste dall’art. 4 del DPR n. 122 del 22/05/ 2009 e dal DL n. 62 del 13/04/2017.
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Contatti stretti in ambito familiare o extrafamiliare
Per la studentessa o lo studente individuata/o come contatto stretto – come sottolinea la brillante circolare del dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo la Prof.ssa Maria Vodola – si applica solo la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e sino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e se sintomatici di effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questi casi non è più prevista la DDI.
Altre cause sanitarie
Le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19, se superiori a 10 giorni devono essere giustificate con certificato del MMG. Al fine del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l’assenza non prosegua nel primo giorno utile di lezione.
Aule scolastiche
Cosa bisogna fare nelle classi? Come comportarsi e cosa avviene in caso di positività? Cambia molto e, principalmente, muta la gestione dei casi.
Uso di dispositivi di protezione sanitaria
Resta l’obbligo di utilizzo a scuola di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
Gestione di almeno 4 casi
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le studentesse e gli studenti, le attività proseguono in presenza per i docenti e per gli studenti. In tal caso è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi – come riassume con chiarezza e competenza normativa la circolare del dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo – è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con una auto-certificazione. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. I test possono essere prescritti dal MMG.
Docenti
Anche per la casistica relativa ai docenti, la recente normativa muta valutazione e gestione dei casi Covid-19.
Positività al Covid 19
Il docente o il personale in servizio nelle classi risultato positivo al SARS-CoV-2, è posto in isolamento con provvedimento dell’autorità sanitaria (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora) fino all’accertamento della guarigione.
Almeno 4 casi positivi nella classe
Il docente o il personale in servizio nelle classi in auto-sorveglianza è sottoposto alla stessa misura.
Contatto stretto familiare ed extrafamiliare
Nel caso di contatto stretto in ambiente familiare o extrafamiliare il docente e il personale in servizio nella scuola, se è asintomatico, è sottoposto alla misura di auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dall’ultimo contatto. Se è sintomatico dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Personale ATA
Ultima novità, simile per la verità al resto del personale, riguarda gli ATA.
Positività al Covid 19
Il personale in servizio, risultato positivo al SARS-CoV-2 – come sottolinea la brillante circolare del dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo la Prof.ssa Maria Vodola – è posto in isolamento con provvedimento dell’autorità sanitaria (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora) fino all’accertamento della guarigione.
Contatto stretto familiare ed extrafamiliare
Nel caso di contatto stretto in ambiente familiare o extrafamiliare, se l’AA o il CS è asintomatico, è sottoposto alla misura di auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dall’ultimo contatto. Se è sintomatico dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Scuole dell’infanzia — Servizi educativi per l’infanzia
Analoghe deduzioni si possono fare per il ciclo di base. In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.ln caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria e secondaria di primo grado
ln presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. ln caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. ln questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione