Gestione positivi, cosa cambia davvero nelle scuole di ogni ordine e grado? Una scheda per semplificare la lettura del Decreto

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ll decreto del Governo n. 5 del 04.02.2022 rende valide le nuove regole di gestione Covid a scuola già da lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio in ambito scolastico, ma anche per le quarantene o autosorveglianze degli studenti già in corso.

SCHEDA GESTIONE POSITIVI SCUOLA D.L.-n.-5-del-04-02-2022

Da lunedì 7 febbraio, quindi, è stato già possibile per le scuole riammettere gli alunni in presenza o dopo la quarantena di 5 giorni con tampone di uscita, in tutti i casi previsti dalla nuova normativa. Con l’articolo si intende fornire indicazioni sul Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. Ciò in considerazione del fatto che le nuove disposizioni comportano la necessità di ridefinire le misure didattiche e sanitarie adottate in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, contestualmente abrogato.

Modifiche e semplificazioni: didattica in presenza e casistica

É utile evidenziare le principali modifiche e le semplificazioni introdotte dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5:

  1. è soppressa la misura “Sorveglianza con testing TO/T5” prevista dal D.L. n. 1/2022 per la scuola primaria;
  2. nella scuola primaria e secondaria l’attività didattica si mantiene sempre in presenza, in regime di autosorveglianza e indipendentemente dal numero di casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano nei seguenti casi:
  • ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. guariti da meno di 120 gg.
  • guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
  • hanno effettuato la dose di richiamo.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere dimostrata dagli interessati e accertata dalle scuole (mediante l’applicazione mobile “VerificaC19”) unicamente al verificarsi del quinto caso di positività nella scuola primaria e del secondo caso nella scuola secondaria;

Modifiche e semplificazioni: durata della quarantena

É utile, inoltre, ricordare tra le principali modifiche e le semplificazioni introdotte dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5:

  • nella scuola primaria e secondaria, si riduce la durata della quarantena precauzionale a 5 giorni, per coloro ai quali non può essere applicata l’autosorveglianza a cui si aggiunge la contestuale riduzione della durata della Didattica Digitale Integrata a 5 giorni;
  • il numero di casi positivi da conteggiare ai fini dell’applicazione delle misure previste è riferito esclusivamente ai casi che si verificano tra gli alunni;
  • si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività educative per i bambini delle scuole dell’infanzia;
  • si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, per gli alunni non vaccinati ovvero vaccinati col ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni;
  • il quinto e il secondo caso di positività, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, si computa entro i cinque giorni dall’accertamento del caso precedente;
  • si dispone che la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastica e la gestione dei contatti stretti dei casi COVID accertati positivi

Si riportano di seguito le disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastica e la gestione dei contatti stretti dei casi COVID accertati positivi.

Nella scuola dell’infanzia

fino a quattro casi di positività

  • attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti ed educatori) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

con cinque o più casi di positività

  • sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni;

Nella scuola primaria

fino a quattro casi di positività

  • attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigeneSARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è’ attestato tramite autocertificazione.

con cinque o più casi di positività

  • per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure, di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni di età superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
  • per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Nella scuola secondaria

con un caso di positività

  • attività didattica in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2(docenti e alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

con due o più casi di positività

  • per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
  • per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Altre disposizioni

Nella scuola dell’infanzia la sospensione delle attività in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Per la scuola primaria e secondaria, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Calcolo dei casi confermati positivi

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2durante il consumo del pasto sono revocate.

Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022

Contatti stretti (ad alto rischio)

Per i seguenti contatti:

soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Contatti stretti asintomatici

Per i contatti stretti asintomatici non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni se:

  • abbiano ricevuto la dose booster
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
  • siano guariti dopo il completamento del ciclo primario.

Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

La circolare ai docenti e alle famiglie: un modello esemplificativo

Per rendere più intellegibile il Decreto-legge il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brolo il Dott. Bruno Lorenzo Castrovinci ha pubblicato un eccellente documento di accompagnamento alla circolare esplicativa. Un file per la “Gestione positivi scuola D.L. n. 5 del 04 02 2022” che alleghiamo come esempio eccellente di scuola capace di farsi leggere con semplicità.

SCHEDA GESTIONE POSITIVI SCUOLA D.L.-n.-5-del-04-02-2022

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Italiano L2 per una scuola inclusiva – metodologie ed esempi pratici. Per tutti i docenti di ogni ordine e grado