Gestione dipendenti pubblici, indicazioni Inps su prescrizione contributi pensionistici e regime sanzionatorio

WhatsApp
Telegram

Con Messaggio del 23 gennaio l’Inps fornisce le prime indicazioni operative sulle modifiche normative arrivate da legge di bilancio e decreto Milleproroghe in merito alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap.

Nella prima parte l’Inps spiega l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e relativo regime sanzionatorio.

Relativamente all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

Quanto agli adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004, la circolare riporta le novità:

131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all’INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

132. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.

133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Messaggio Inps

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri