Gestione contatti stretti CPIA: valgono le stesse regole sulla quarantena per le scuole secondarie

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A quale tipologia di scuola occorre equiparare i CPIA in merito alle modalità di applicazione dell’art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 sulla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022? Risponde l’Usr per il Veneto con una FAQ aggiornata il 17 gennaio 2022.

I CPIA, sebbene diversifichino l’offerta formativa in percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed in percorsi di istruzione di secondo livello “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in merito alla copertura vaccinale degli studenti frequentanti sono ragionevolmente assimilabili alle scuole secondarie.

La gestione dei contatti stretti avverrà, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4, c. 1, lettera c) del DL n. 1 del 07/01/2022 e di quanto prescritto dalla nota congiunta n. 11 del 08/01/2022 per questa tipologia di scuole.

E quindi:

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
    respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
    a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  •  misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  •  misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame il MI precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

La scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

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