Genitori richiedono stesso docente sostegno precario anche per anni futuri. Il Tar si pronuncia

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La natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile. Pertanto, la richiesta protesa a ottenere un insegnante di sostegno anche per gli anni scolastici futuri non può essere accolta. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), nella Sentenza depositata il 10 gennaio 2022.

Il ricorso al Tar e la richiesta del sostegno per gli a.s. venturi

I genitori di un minore hanno impugnato il provvedimento col quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato dal figlio aveva assegnato allo stesso n. 7,20’ ore settimanali di sostegno per l’a.s. 2021-2022, a fronte delle 40 di cui effettivamente necessita, producendo il PEI nel quale erano state proposte 40 ore settimanali. Inoltre, i genitori hanno richiesto l’assegnazione delle ore di sostegno, e del relativo insegnante, anche per gli anni futuri.

L’illegittimità dell’assegnazione di 7,20 ore di sostegno

Per il collegio l’attribuzione di sole 7,20 ore di sostegno, a fronte di un maggiore orario scolastico complessivo da parte dell’Amministrazione scolastica, pari a ben 40 ore settimanali, è stata ritenuta illegittima, in considerazione delle condizioni di salute in cui versa il minore, come debitamente comprovate in giudizio. Per l’effetto, il ricorso è stato accolto, dichiarando la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha attribuito al minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato senza una valutazione definitiva sul fabbisogno effettivo individuale, ordinando all’Amministrazione scolastica di redigere il PEI definitivo per l’a.s. 2021/2022, atteso che già nel PEI dell’anno precedente sono proposte 40 ore settimanali.

Il rigetto della richiesta protesa a ottenere un insegnante di sostegno per il futuro

Il Tar ha respinto la richiesta di ore di sostegno per gli anni successivi, argomentando che la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno. Per l’effetto, è stata anche respinta, poiché infondata, la richiesta relativa al riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’insegnante per gli anni scolastici futuri.

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