Genitore ricorre contro il 7 in condotta al figlio per il comportamento poco corretto in gita. I giudici: è un voto “discreto”

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La I Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 771 del 23 aprile 2021), ribadendo un proprio precedente indirizzo, ha precisato che il voto di 7 in comportamento (condotta) è irrilevante ai fini della determinazione del credito scolastico, senza alcun danno presente e futuro su tale credito. Il voto di sette, in una scala di valori numerici che va da uno a dieci, non è punitivo, rientrando, infatti, tra i voti considerati tradizionalmente discreti e, pertanto, utilizzati dai consigli per una valutazione positiva degli studenti. Sette non costituisce un voto negativo tali potendo considerarsi solo i voti inferiori al sei.

La condotta inappropriata durante un viaggio d’istruzione

Il docente di una classe di liceo, ed accompagnatore in un viaggio d’istruzione presso un Festival, riferiva al dirigente scolastico ed al consiglio di classe della inappropriata condotta tenuta dagli alunni della classe partecipanti, soffermandosi in particolare su comportamenti irresponsabili tenuti da un gruppo di studenti in quell’occasione. In sede di scrutini finali della classe, il consiglio di classe, nell’esercizio delle sue competenze tecniche, decideva di attribuire una valutazione globale discreta al comportamento di alcuni alunni, attribuendo il voto in condotta di “7”. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il padre di un minore ha impugnato gli atti relativi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Il voto di 7/10 nel comportamento

Il Consiglio di Stato, richiamando una propria pronuncia del 2019 (Sezione II, n. 28) ha precisato che è irrilevante ai fini della determinazione del credito scolastico, senza alcun danno presente e futuro su tale credito e il voto di sette, in una scala di valori numerici che va da uno a dieci, non è punitivo, rientrando, infatti, tra i voti considerati tradizionalmente discreti e, pertanto, utilizzati dai consigli per una valutazione positiva degli studenti.

L’utilità dell’eventuale annullamento dell’atto che assegnata 7 in condotta

In considerazione del suindicato principio, secondo il collegio non sussiste lesività dell’atto impugnato nella sfera giuridica del ricorrente, ragion per cui difetterebbe l’utilità che potrebbe derivare, allo studente, dall’eventuale annullamento dell’atto.

L’asserita violazione del Patto di corresponsabilità

Il padre dell’allievo, tra gli altri motivi, ha lamentato la violazione del Patto di corresponsabilità educativa stipulato tra docenti, alunni e genitori, e la violazione del Piano triennale di offerta formativa, per aver utilizzato uno solo dei cinque criteri previsti per la valutazione della condotta.

Il motivo non è stato accolto. In riferimento al Patto di corresponsabilità educativa la preventiva comunicazione alla famiglia è dovuta solo nel caso di situazioni di particolare gravità e, l’attribuzione di un sette in condotta, non rientra tra queste ipotesi e, quindi, tale comunicazione non era dovuta. In riferimento, poi, alla presunta violazione del Piano triennale dell’offerta formativa ove vengono definiti 5 descrittori relativi alla valutazione della condotta ed in particolare della possibile attribuzione del 7 in condotta, il collegio ha ribadito che rientra nella discrezionalità del Consiglio di classe l’attribuzione di rilevanza dei singoli descrittori, tra cui quello del comportamento poco corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale scolastico. Il collegio ha quindi riaffermato che sette non costituisce un voto negativo tali potendo considerarsi solo i voti inferiori al sei.

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