Garante privacy: vietato comunicare le informazioni sullo stato di salute di uno studente per l’assegnazione delle ore di sostegno. Arriva la censura

Il Garante per la Privacy nella sua relazione annuale pubblicata il 7 luglio, dedica spazio anche alle questioni scolastiche. Due gli ambiti dei principali interventi, DAD e questione privacy su vaccinazione, ma il garante è intervenuto anche su altre problematicità che interessano la pubblicazione illegittima di dati sensibili, di studenti e personale scolastico, sui siti istituzionali.
Attenzione a ciò che si divulga sui siti internet delle scuole
Anche nel 2021 il Garante ha definito numerosi reclami e segnalazioni aventi ad oggetto la diffusione, su siti web istituzionali, di dati personali relativi al personale scolastico e agli alunni nonché alla comunicazione di dati personali, anche relativi alla salute, di soggetti di minore età. Su tale questione si cita l’esempio che ha interessato un USR in relazione alla gestione dei dati di uno studente con disabilità ed ore di sostegno.
In tale ambito il Garante ha censurato il comportamento di un Ufficio scolastico regionale (Usr), che – a seguito di un esposto presentato dall’interessato al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle presunte irregolarità commesse da un istituto scolastico in relazione all’attribuzione delle ore di sostegno previste per gli alunni con disabilità – aveva inviato al richiamato Dipartimento documentazione contenente dati personali riguardanti il figlio del reclamante, comprensivi di informazioni relative allo stato di salute del minore.
L’Usr, benché tenuto a rappresentare all’Ispettorato per la funzione pubblica tutti gli elementi utili a chiarire gli aspetti relativi alle modalità di assegnazione delle cattedre di sostegno, avrebbe potuto fornire il necessario riscontro senza comunicare al Dipartimento anche i dati personali del minore. Il Garante ha pertanto irrogato al Ministero dell’istruzione una sanzione pecuniaria ritenendo che il trattamento dei dati personali dell’alunno fosse stato effettuato dall’Usr in assenza di un idoneo presupposto giuridico, in violazione dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e degli artt. 6 e 9 del RGPD, nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (provv. 25 febbraio 2021 n. 67, doc. web n. 9565218).