GaE 2023/24, aggiornamento annuale: cosa si può fare e quando presentare domanda
Il Ministero ha pubblicato il decreto che disciplina l’aggiornamento annuale delle GaE. Operazioni possibili e presentazione domanda.
Decreto
Il Ministero dell’istruzione e del merito, come detto sopra, ha pubblicato il decreto n. 33 del 28/02/2023, che disciplina le “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”.
Evidenziamo che con il citato decreto non si procede all’aggiornamento periodico delle GaE, nel corso del quale tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria possono aggiornare titoli e servizi, ma si tratta dell’annuale aggiornamento, durante il quale è possibile effettuare solo alcune limitate operazioni. Ricordiamo che l’aggiornamento periodico predetto è avvenuto lo scorso anno scolastico e avrà durata biennale (vedi di seguito).
Operazioni possibili
Le operazioni effettuabili nell’ambito dell’aggiornamento annuale delle GaE sono le seguenti:
- scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria con riserva appunto, in seguito al conseguimento del titolo di abilitazione, entro il 30/06/2023;
- inserimento dei titoli di riserva dei posti ai sensi della legge n. 68/99 (titoli posseduti entro il 4 luglio 2023);
- inclusione negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati (i titoli di specializzazione richiesti devono essere conseguiti entro il 30/06/2023).
Domanda
Ai fini suddetti (ossia di: scioglimento della riserva; inserimento dei titoli di riserva; inclusione negli elenchi di sostegno), gli aspiranti presentano apposita domanda, tramite Istanze Online, inoltrandola all’ATP che ha gestito l’aggiornamento delle GaE 2022/24.
Gli aspiranti dichiarano:
- a. nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
- b. nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;
- c. nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.
La domanda va presentata nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 4 luglio 2023. Il Ministero pubblicherà un apposito avviso riportante anche le relative istruzioni tecniche.
Vigenza GaE
L’aggiornamento periodico delle GaE si è svolto lo scorso anno scolastico ed è stato disciplinato dal DM 60/2023, in base al quale le predette graduatorie dovevano essere vigenti per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Successivamente, sul periodo di vigenza delle GaE è intervenuto l’articolo 19, comma 3-ter, del DL 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), che ha ricondotto il triennio a biennio. Pertanto, le attuali GaE sono vigenti per il biennio 2022/23 e 2023/24. In tal modo, si è probabilmente voluto allineare l’aggiornamento delle GaE e a quello delle GPS, così da superare le difficoltà derivanti dall’inclusione anche nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, evitando possibili errori nella scelta della provincia da parte degli aspiranti.
Considerato quanto detto, come già avvenuto lo scorso anno scolastico, nel 2023/24 non si svolgerà l’aggiornamento annuale delle GaE ma quello periodico (biennale o triennale che sia).