GaE 2022/24, quanto vale la seconda laurea e quando si valuta la triennale

Quanto viene valutata la seconda laurea nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia e fascia aggiuntiva? A quali condizioni?
Graduatorie ad esaurimento 2022/25
Le graduatorie ad esaurimento sono state aggiornate dal 21 marzo al 4 aprile 2022 e saranno valide per il prossimo biennio (durata accorciata dal Decreto Sostegni ter).
Tabella e limite punteggio titoli
La tabella di riferimento per la valutazione dei titoli nelle GaE di III fascia e fascia aggiuntiva è quella costituente l’Allegato 2 al DM di aggiornamento.
La predetta tabella prevede un limite al punteggio attribuibile per i titoli, nello specifico agli “Altri titoli” (ulteriori rispetto a quello d’accesso e al servizio) si può attribuire un punteggio massimo pari a 30 punti.
Titolo di studio ulteriore a quello d’accesso
Tra i titoli valutabili vi sono i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria di inserimento (sezione C, punto C1, della tabella di valutazione):
Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti Punti 3.
I docenti, che sono in possesso di un ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso alla graduatoria, dunque, avranno attribuiti punti 3.
Quali sono questi titoli?
Per la scuola secondaria si valutano:
- le lauree almeno quadriennali;
- le lauree triennali e il diploma per le graduatorie cui si accede con il diploma (quindi per i docenti ITP; il diploma sino all’a.s. 2024/25, dopo il quale si accederà alle classi di concorso ITP con la laurea triennale).
Per la scuola primaria e dell’infanzia si valutano:
- le lauree almeno quadriennali;
- la laurea in SFP, se non è stata utilizzata quale titolo d’accesso.
Evidenziamo che:
– l’attribuzione dei 3 punti (di cui al succitato punto C1) per la laurea in SFP, nelle GaE infanzia e primaria, è alternativa all’attribuzione del punteggio previsto nel punto C9:
- Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia:
limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia sono attribuiti punti 6 - Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria:
limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e del personale educativo sono attribuiti punti 6 - l’attribuzione del suddetto punteggio è possibile, soltanto se la laurea non sia stata utilizzata come titolo di studio d’accesso.
– l’attribuzione dei 3 punti (di cui al succitato punto C1) per la laurea in lingue straniere, che dà accesso alle classi di concorso A-24, (ex 46/A) e A-25 (ex 45/A) della scuola secondaria, nelle GaE primaria, è alternativa all’attribuzione del punteggio previsto nel punto C10:
Per le lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento
di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991,
sono attribuiti punti 6
Titoli non valutabili
Ai fini dell’attribuzione dei suddetti 3 punti (sezione C, punto C1, della tabella di valutazione), non si valutano:
- i diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali (è valutabile solo nelle graduatorie cui si accede con il diploma);
- il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (è valutabile solo nelle graduatorie cui si accede con il diploma).