Futuri neoimmessi in ruolo fase C e anno di prova: i dubbi da esporre al Ministero il 4 novembre

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I sindacati sono stati convocati al Miur il 4 novembre per alcune problematiche, tra cui l'anno di prova e formazione. A parte le criticità del dm 850/2015, ci sarà da parlare anche dei prossimi neoimmessi in ruolo in fase C.

I sindacati sono stati convocati al Miur il 4 novembre per alcune problematiche, tra cui l'anno di prova e formazione. A parte le criticità del dm 850/2015, ci sarà da parlare anche dei prossimi neoimmessi in ruolo in fase C.

I punti all'ordine del giorno della riunione del 4 novembre sono le immissioni in ruolo fasi B e C e l'anno di prova per i neoimmessi in ruolo. Immissioni in ruolo fasi B e C, anno di prova neoimmessi in ruolo: chiarimenti Miur ai sindacati il 4 novembre

Se da una parte il Miur si è portato avanti con la pubblicazione del decreto del 27 ottobre 2015 Neoimmessi in ruolo, anno di prova: Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche, quali supplenze sono valide. Parere Comitato non vincolante , dall'altro rimangono aperti alcuni nodi cruciali che andranno chiariti in tale sede.

E sicuramente sarà anche cura dei sindacalisti presenti alla riunione aprire un capitolo a parte per i futuri neoassunti in ruolo nella fase C. Posto che probabilmente verrà indicata la data stabilita per la presa di servizio, ci troviamo di fronte ad una situazione nuova, mai accaduta nelle fasi delle immissioni in ruolo. Di solito infatti dopo il 1° settembre le nomine in ruolo sono state solo giuridiche, con presa di servizio posticipata all'anno successivo, e possibilità di svolgere l'anno di prova solo per chi fosse titolare di supplenza di almeno 180 giorni nella stessa classe di concorso o classe affine.

Ma la legge 107/2015 ha scardinato tale principio, introducendo per le fasi B e C la presa di servizio al termine delle fasi stesse. E dunque – a parte chi utilizzerà la supplenza già acquisita al 30 giugno – ci sarà chi assumerà servizio nel mese di dicembre.

Occorre oltre che una disamina attenta sui 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattiche, anche una disposizione specifica per questi insegnanti assunti con una nuova qualifica non ancora esistente nella scuola italiana, quella di organico di potenziamento. E dunque questi docenti potrebbero non avere una classe, potrebbero svolgere attività diverse rispetto a quelle richieste ai colleghi nel bilancio delle competenze da presentare entro i due mesi dalla presa di servizio, avere un rapporto diverso con il tutor, dover frequentare anche attività di carattere diverso nel corso di formazione.

Avrà pensato a tutto ciò il Miur? Che differenza ci sarà inoltre tra chi continuerà a svolgere la supplenza e chi invece assumerà servizio per il potenziamento?

Attendiamo le risposte dall'incontro del 4 novembre.

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