Funzioni strumentali, nomina e compiti. I decreti di nomina: SCARICA MODELLI

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In questi giorni i collegi dei docenti hanno eletto, quasi totalmente, le funzioni strumentali introdotte dalla vigente normativa contrattuale e la cui elezione, come d’altronde, l’individuazione delle aree, attengono all’organo rappresentativo dei docenti che operano in ciascuna scuola. Queste figure non vanno confuse con le funzioni obiettivo che contraddistinsero i primi anni dell’autonomia scolastica.

Il CdD e le funzioni strumentali

Il Collegio dei Docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa.

Ma quali sono questi compiti? Sempre ragionando in senso lato e comprendendo che l’autonomia scolastica garantisce ai collegi dei docenti di organizzare in maniera soddisfacente al proprio istituto anche le funzioni strumentali.

Un esempio di compiti lo fornisce l’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli (NA) diretto dal professore dott. Antonio Vitagliano. Quali i compiti, dunque?
In ordine:

  • operare nel settore di competenza previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, al di fuori del proprio orario di cattedra e di servizio;
  • analizzare operativamente le tematiche correlate, incluse quelle progettuali che il Collegio Docenti ha votato;
  • individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico;
  • ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative;
  • monitorare e verificare bimestralmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti;
    pubblicizzare adeguatamente i risultati.

Normativa e funzioni strumentali

La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Tale norma, al comma 1, recita: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI”.

Criteri di attribuzione, numero e destinatari

Il comma 2 del suddetto art.33 prevede che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in unione con il piano triennale dell’offerta formativa che, congiuntamente, ne viene a tracciare sia i criteri di attribuzione che il numero e i destinatari. Si esclude, apriori, che siano disposti in ragione di tali funzioni esoneri totali dall’attività principale del docente che è e rimane l’insegnamento. Lo stesso comma prevede i relativi compensi sono che devono essere definiti in contrattazione d’istituto. Secondo la tesi dell’associazione nazionale dei presidi, invece, sarebbe il Dirigente scolastico che, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali e può conglobarle, ai sensi del comma 83 della legge 107/2015, nel 10% dei docenti scelti da Ds per formare il proprio staff di direzione.

Rispetto delle prerogative collegiali

È utile fare due considerazioni importanti:

  1. La legge 107/2015 ha lasciato inalterate le prerogative collegiali;
  2. Il CCNL scuola è stato rinnovato il 19 aprile 2018 ed è stato deciso di non modificare la normativa sulle funzioni strumentali che vengono individuate dal Collegio dei docenti.

In buona sostanza una delle prerogative del Collegio dei docenti è quella di deliberare tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico, questo è previsto dal comma 2, dell’art.7 del d.lgs. 297/94. Siccome le funzioni strumentali non sono altro che figure che garantiscono un migliore funzionamento didattico e di orientamento, questo significa che il CCNL scuola ha giustamente dato al Collegio il potere di identificare i docenti adatti a ricoprire tali ruoli.

Compiti generali delle funzioni strumentali

Quali i compiti, dunque?

  • Operare nel settore di competenza previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, al di fuori del proprio orario di cattedra e di servizio;
  • analizzare operativamente le tematiche correlate, incluse quelle progettuali che il Collegio Docenti ha votato;
  • individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico;
  • ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative;
  • monitorare e verificare bimestralmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti;
    pubblicizzare adeguatamente i risultati.

Quali aree possibili?

Sono numerose le aree possibili che il collegio può individuare come molteplici sono gli indicatori operativi che possono essere elencati, all’interno di ogni singola area, nelle lettere o nei decreti di nomina predisposti dal DS. Le soluzioni che proponiamo sono esemplificativi della complessità della materia (che ha ricadute didattiche e organizzative).

Nomina FS Area 1

Nomina FS Area 2

Nomina FS Area 3

Nomina FS Area 5

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