Frequenza corsi abilitanti: quali permessi in caso di supplenza breve? Scuola deve adattare orario? Se lascio, che succede?

Supplenze e frequenza corsi abilitanti: di cosa è possibile fruire per seguirli? Se si abbandona la supplenza quali sono le sanzioni? E’ possibile lasciare una supplenza sino ad avente titolo per un’altra “migliorativa”?
Rispondiamo ad alcuni quesiti posti da un nostro lettore ma che interessano un buon numero di supplenti.
Quesito
Alcuno quesiti per 1 docente alle prime esperienze.
1: accettato proposta di supplenza da GI fino avente diritto con scadenza 31/12, nonostante in fase di presa di servizio ho subito dichiarato la necessità di 1 orario di servizio che mi agevolasse, almeno in parte, per la frequenza dei corsi abilitanti 60cfu con frequenza obbligatoria sono stato da subito ostacolato, lo stesso giorno ho proposto al vicario di rinunciare la quale ha subito minacciato di depennarmi da tutte le Graduatorie. Per cui ho proseguito sperando in modifiche orario. Mai avvenute anzi tutte ultime ore e pomeriggi che praticamente mi impediscono la frequenza.
ESISTE UNA NORMATIVA CHE TUTELA IL DIRITTO ALLO STUDIO?
2: qualora non fosse possibile adattare orario quanti permessi posso utilizzare ? 11h diritto allo studio assegnate, 3gg+6 gg senza retribuzione mi spettano?
3: posso lasciare questo incarico per una supplenza migliorativa
4: se rinuncio a quali sanzioni incorro? Depennamento GI e GPS per anno 24/25 o anche prossimo anno?
5: potrei comunque rispondere a interpelli per altre province?
Rispondiamo alle diverse domande poste dal nostro lettore.
D1. Esiste una normativa che tutela il diritto allo studio?
R1. Premettiamo che l’orario di servizio è di competenza del dirigente scolastico e deve essere funzionale più che ai docenti agli alunni, per cui il diritto allo studio non può essere tutelato adeguando l’orario alle esigenze degli insegnanti. Quanto alle minacce di depennamento, non vanno definiti come tali in quanto l’abbandono del servizio, come sarebbe stato quello paventato dal lettore, ha delle conseguenze ben precise (ne parliamo di seguito, rispondendo ad una domanda successiva). Fatta questa breve premessa, rispondiamo che il diritto allo studio è sì tutelato ma non tramite l’adattamento dell’orario settimanale. Il predetto diritto è tutelato con la concessione di 150 ore annuali di permesso. La richiesta, come sappiamo, va fatta entro il 15 di novembre di ciascun anno scolastico e se ne può fruire nel corso dall’anno solare successivo (es. domanda entro il 15 novembre 2024 per l’anno 2025: gennaio-dicembre 2025). Nel caso in esame, ossia della frequenza dei corsi abilitanti, avviati successivamente alla domanda per i permessi in parola, qualche USR ha permesso un’iscrizione con riserva, così come qualche altro ha riaperto le istanze (USR Veneto: domande entro il 30 settembre 2024) per far fruire, nei mesi settembre-dicembre 2024, dei permessi in parole o meglio delle ore concesse. Il nostro lettore, come si evince dalla domanda successiva, ha avuto comunque assegnate 11 ore, che sicuramente sono poco, ma meglio di niente.
D2. Qualora non fosse possibile adattare orario quanti permessi posso utilizzare? 11h diritto allo studio assegnate, 3gg+6 gg senza retribuzione mi spettano?
R2. Il nostro lettore, essendo titolare di un contratto di supplenza breve e saltuaria, oltre alle citate 11 ore, potrà fruire (nell’ambito della durata del contratto) di 6 giorni per motivi personali non retribuiti. La mancata retribuzione interrompe il servizio, per cui quei giorni non si computano ai fini economici e giuridici.
D3. Posso lasciare questo incarico per una supplenza migliorativa?
R3. Sì, trattandosi di supplenza breve, potrà lasciarla per: un incarico da GPS o GI sino al 30/06 o 31/08. Non potrà invece lasciare la supplenza breve per un’altra breve, nemmeno sino al termine delle lezioni.
D4.Se rinuncio a quali sanzioni incorro? Depennamento GI e GPS per anno 24/25 o anche prossimo anno?
R4. Se rinuncia, considerato che sta ormai svolgendo servizio, si tratterebbe di abbandono del servizio. In tal caso, la sanzione consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione per cui abbia titolo. La sanzione in questione, evidenziamolo, riguarda tutte le scuole nelle cui graduatorie di istituto il lettore è incluso e si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (biennio 2024/26). Potrà eventualmente ottenere supplenze soltanto da GPS.
D5. Potrei comunque rispondere a interpelli per altre province?
R5. No, essendo destinatario di un contratto ed avendo abbandonato il servizio, non potrà rispondere ad alcun interpello.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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