Fragilità emotiva e PEI attivato in ritardo non bastano per ribaltare la bocciatura di un’alunna. Per il TAR Lombardia la promozione si conquista con il merito. SENTENZA
Un caso di ansia scolastica, un PEI tardivo e una bocciatura al primo anno di liceo. Sono questi gli ingredienti di una vicenda che ha visto contrapposti i genitori di una studentessa di un liceo classico di Milano e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, culminata nella sentenza depositata lo scorso 30 luglio dal Tar Lombardia.
La studentessa, dopo un percorso scolastico brillante, inizia a manifestare sintomi di ansia e di fragilità emotitva. La scuola, a seguito della documentazione presentata dalla famiglia, predispone un PEI. Tuttavia, al termine dell’anno scolastico, la ragazza riporta insufficienze in quattro materie. Il Consiglio di Classe, pur concedendo la sufficienza in greco, decide di sospendere il giudizio in matematica, inglese e scienze, ammettendo la studentessa alle prove di recupero. Purtroppo, la studentessa non riesce a raggiungere la sufficienza nelle prove di recupero e viene bocciata.
I genitori, convinti che la bocciatura sia ingiusta e frutto di una mancata attenzione della scuola alle difficoltà della figlia, decidono di impugnare la decisione del Consiglio di Classe davanti al TAR Lombardia. Le motivazioni del ricorso si concentrano su due punti: la tardiva attivazione del PEI, che avrebbe penalizzato la studentessa, e la carenza di motivazione nel provvedimento di non ammissione. La mancata promozione, a loro avviso, sarebbe stata illegittima e fonte di danno.
Le motivazioni del TAR
Il TAR Lombardia, tuttavia, con un’articolazione argomentativa che sembra voler impartire una lezione di diritto scolastico, ha rigettato il ricorso. Il fulcro del ragionamento dei giudici risiede nella primaria importanza del rendimento scolastico come metro di valutazione per l’ammissione alla classe successiva. Le difficoltà personali e le eventuali mancanze dell’istituzione scolastica, pur meritevoli di attenzione, non possono oscurare il dato oggettivo: il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici.
Nel caso specifico, il TAR ha escluso ritardi colpevoli nell’attivazione del PEI e ha giudicato la motivazione del Consiglio di Classe, incentrata sulle insufficienze in tre materie, adeguata e congrua. La bocciatura, dunque, è stata confermata, rigettando anche la richiesta di risarcimento danni e disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
La sentenza, al di là della vicenda specifica, si erge a monito per le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni analoghe: la fragilità emotiva e le difficoltà scolastiche, pur comprensibili e meritevoli di supporto, non possono tradursi in una sorta di “diritto alla promozione”. Il successo scolastico, per il TAR Lombardia, passa necessariamente dalla conquista sul campo del sapere.