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Foto di minori online: guida pratica per le scuole e per i genitori

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Le recite di Natale, l’orientamento scolastico, gli eventi scolastici, sempre più spesso vengono pubblicati sul sito web della scuola e su vari social con foto e video di alunni. A volte anche i docenti pubblicano sui profili social personali.
Nonostante i continui sforzi per formare docenti e personale scolastico e genitori sulla protezione dei dati personali, si continuano a commettere errori quando si tratta di pubblicare foto di minori.

Cosa prevede la normativa sulla privacy?

È vietato pubblicare foto che ritraggono minori senza il consenso delle persone interessate o dei loro genitori/tutori legali. Ecco alcuni casi frequenti in cui si violano le regole:

  • Genitori: Non possono pubblicare foto dei propri figli in cui compaiono anche i compagni, senza aver prima ottenuto l’autorizzazione scritta dai genitori o tutori di tutti i minori ritratti.
  • Docenti: Non possono pubblicare foto di alunni su canali privati o non ufficiali (es. social personali), a meno di aver ricevuto personalmente il consenso dei genitori.

E gli istituti scolastici?

Un istituto scolastico può pubblicare foto di minori sul proprio sito o sui social ufficiali?

La risposta non è semplice, perché dipende da alcune condizioni precise.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) non consentono alla scuola di basarsi sul “consenso” come unica base legale per il trattamento dei dati. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni.

Secondo le linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, una scuola può richiedere il consenso degli interessati a condizione che:

  1. Il consenso sia una scelta libera e non obbligatoria.
  2. Nessuno subisca un trattamento svantaggioso nel caso decida di non acconsentire.

Pertanto, il consenso diventa una base di legittimità valida solo se è libero e revocabile, ed il trattamento dei dati è conforme alla normativa privacy GDPR.

I rischi della pubblicazione online

I siti web, e soprattutto i social media, comportano rischi elevati rispetto, ad esempio, ad un giornalino scolastico. La possibilità di condividere e diffondere rapidamente contenuti amplifica i pericoli legati alla privacy dei minori. Per questo motivo ogni istituto deve adottare misure di sicurezza rigorose prima di pubblicare immagini.

Cosa deve fare una scuola per pubblicare foto dei minori in regola con la legge?

Se una scuola decide di documentare le proprie attività attraverso foto o video, deve rispettare alcune regole fondamentali:

  1. Scegliere il canale giusto: Pubblicare solo su piattaforme ufficiali dell’istituto, gestite da personale autorizzato e formato.
  2. Ottenere il consenso informato: I genitori devono ricevere un’informativa chiara, che spieghi:
    • Chi scatta le foto e perché.
    • Dove saranno pubblicate (es. sito, social).
    • Per quanto tempo saranno visibili online.

• La possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

  1. Predisporre un registro dei NON consensi: Per tenere traccia di chi ha autorizzato e chi no, evitando errori.
  2. Adottare misure per la privacy:
    • Preferire foto di gruppo o che non rendano riconoscibili i volti, evitare i primi piani.
    • Ridurre la risoluzione delle foto altrimenti le funzioni di zoom mostrerebbero primi piani.
    • Riprendere esclusivamente momenti positivi, evitando immagini che potrebbero risultare sensibili o inappropriate.
  3. In caso di revoca dal consenso anche da parte di un solo genitore:
    • Rimuovere immediatamente le foto già pubblicate.
    • Procedere alla rimozione dai motori di ricerca, la cosiddetta deindicizzazione.
  4. Garantire la sicurezza: Le immagini non devono essere direttamente scaricabili o facilmente condivisibili.

Sono proprio le problematiche di rimozione e di deindicizzazione che ci spingono a suggerire alle scuole di pubblicare le foto per cui si è ricevuto il consenso quasi esclusivamente sul sito della scuola, spazio web istituzionale, e di limitare fortemente la pubblicazione su social dove sarebbe estremamente complicato rimuovere, se non impossibile. Una tecnica utile è la pubblicazione sui social di contenuti che rimandano con link al sito istituzionale.

Documentare le attività scolastiche è utile e bello, ma deve essere svolto nel pieno rispetto della privacy dei minori. Con un’adeguata pianificazione e misure specifiche, le scuole possono pubblicare foto in sicurezza, valorizzando il lavoro svolto e tutelando la riservatezza dei propri studenti.

Chi non può garantire tutto questo, semplicemente, non deve pubblicare.

Proteggere la privacy dei minori non è solo un obbligo legale, ma un atto di responsabilità. Iniziamo oggi!

Attilio Milli e Valentino Valente – staff GDPRistruzione.it

Approfondimento tecnico:

Una corrente di pensiero di DPO è contraria alle pubblicazioni di foto che ritraggono alunni perché mancherebbe il presupposto di legittimità. Il trattamento dati non rientra in nessuno dei punti dell’art. 6 del GDPR 679/2016 perché, di base, una Pubblica Amministrazione non dovrebbe chiedere il consenso. Per poter effettuare un trattamento dati l’elemento essenziale è la liceità e l’art. 6 citato ne individua i casi: obbligo di legge, interesse pubblico, interesse legittimo, salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato, contratto, consenso. Solo il consenso potrebbe consentire la pubblicazione delle foto sul web non potendo rientrare in alcun modo in nessuno dei punti indicati.

Lo staff di gdpristruzione.it ha analizzato le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (disponibile qui) ed ha riscontrato nell’esempio 4, a pagina 9, che esso recita: Una scuola pubblica chiede agli studenti il consenso ad utilizzare le loro fotografie in una rivista studentesca in formato cartaceo. In questo caso il consenso costituisce una scelta vera e propria a condizione che agli studenti non vengano negati l’istruzione o altri servizi e che gli studenti possano rifiutare il consenso senza subire pregiudizio.

Questo è la prova lampante che anche nella PA il consenso a determinate condizioni è un presupposto di liceità del trattamento dati.

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