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Formazione sulla sicurezza, solo in orario di servizio. Per i docenti non può coincidere con le lezioni. La guida

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La formazione in materia di sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, Addetti Antincendio, Primo Soccorso, ASPP e RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza costi a carico dei dipendenti, come previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008.

Formazione del personale docente

Per i docenti, i corsi di formazione non possono coincidere con le ore di insegnamento. Le attività di formazione devono rientrare nelle 40+40 ore previste dall’art. 44 del CCNL 2019/21 e devono essere deliberate dal Collegio docenti. Le ore destinate alla formazione, se non utilizzate per le attività collegiali, possono essere impiegate per la formazione annualmente programmata nel PTOF.

Le ore di formazione che superano quelle previste dall’art. 44 devono essere remunerate con compensi concordati nella contrattazione integrativa, utilizzando il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Formazione del personale ATA

Per il personale ATA, se la formazione avviene fuori dall’orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono compensate con ore di permesso o ferie.

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