Formazione insegnanti, i precari non possono essere “onerati personalmente delle spese”. Anief: a Roma 2.500 a una prof

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Per “il Consiglio di Stato tale scelta, oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono, non appare neppure improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il concreto rischio di “creare un sistema a doppio binario non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento”.

Rappresenta “una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, non appare neppure improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il concreto rischio di “creare un sistema a doppio binario non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento”. A scriverlo, nel 2022, è stato il Consiglio di Stato, sollecitato ad esprimersi sull’allargamento della Carta docente agli insegnanti precari.

Adesso, quella posizione è stata riportata dal Tribunale di Roma, IV sezione Lavoro, il quale ha ricordato che “con sentenza n.1842 del 16/3/2022”, il Cds “ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione)”.

Nel caso di specie la docente ricorrente, insegnante in istituti comprensivi pubblici e difesa dai legali Anief, ha “lavorato con contratto a termine e ad orario completo di 24 ore settimanali nei seguenti periodi: a.s. 2018/2019 dal 19 settembre fino al 30 giugno; a.s. 2019/2020 dal 27 settembre fino al 31 agosto; a.s. 2020/2021 dal 29 settembre fino al 30 giugno; a.s. 2021/2022 dal 07 settembre fino al 31 agosto; a.s. 2022/2023 dal 12 settembre fino al 31 agosto”. Il giudice ha accolto in pieno la linea degli avvocati Anief, assegnando alla docente tutti i 2.500 euro che l’amministrazione le aveva negato in corrispondenza dei cinque contratti annuali.

Il Tribunale di Roma ha osservato, inoltre, che la Corte di Giustizia Europea, sempre nel 2022, “ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego”.

Infine, scrive ancora il giudice del lavoro, “tali considerazioni trovano poi conferma nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi:

“La carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief “sulla Carta del docente e ai precari continuano a prevalere, a tenere banco, in tutte nelle aule giudiziarie i pareri favorevoli espressi da Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea e Consiglio di Stato, che hanno chiaramente bacchettato il legislatore della L. 107/2015, che nell’introdurre la formazione permanente e strutturale ha dimenticato una fetta importante di personale. La quale ha in realtà gli stessi doveri, ma anche diretti, dei colleghi già di ruolo. Per accedere alla Carta del docente, previo ricorso gratuito con Anief, è importante avere svolto almeno 150-180 giorni di supplenza per anno scolastico e non fare passare più di 5 anni dalla stipula del contratto a tempo determinato”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici 2018/2019,. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per l’importo di €500,00 annui e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €1.081,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Roma, 7.3.2025

La GIUDICE

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