Formazione docenti obbligatoria, perché ai precari niente Carta del docente? A Livorno il giudice conferma che la Legge 107/15 è sbagliata: 2.000 euro al supplente che ha fatto ricorso con Anief
La formazione dei docenti della scuola pubblica è obbligatoria per tutti? Sì, questo significa che la Carta del docente va assegnata anche ai supplenti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sulla doppia espressione di giudici di rango elevato: “Il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, si sono espressi in modo netto sulla liceità della Carta del docente da assegnare anche al personale insegante la somma annuale che permette l’aggiornamento. Tutti coloro che hanno svolto supplenze annuali dal 2016 hanno facoltà di presentare ricorso gratuito al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente e recuperare dunque l’intero importo dei 500 euro annui negati in modo illegittimo. Vale pure gli educatori, per i quali si è espressa favorevolmente Cassazione. Il docente e l’educatore può farlo in modalità collettiva oppure singolarmente”.
Nella sentenza, il giudice ha ricordato che nella parte della “Formazione in Servizio” prevista dal Ccnl viene spiegato che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e che quindi “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il giudice spiega, quindi, che i “DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato; non v’è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall’accesso a tale beneficio”. Quindi ricorda che “sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.
Inoltre, nella sentenza si rammenta che “la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio”.
Anche il Consiglio di Stato si è espresso su questa linea, ha ricordato il giudice di Livorno, ricordando che “ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016”. Nella parte conclusiva della sentenza, il Tribunale, “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui e per l’effetto condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA. Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata”.
IL RICORSO CON ANIEF
L’organizzazione sindacale Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, che può raggiungere 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, la scheda rilevazione dati e la modalità di adesione al ricorso per chi non vuole sottostare alla sottrazione illegittima della Carta del docente.