Formazione docenti neoassunti: proposta dal Ministero attività straordinaria sulla Didattica Digitale Integrata

Anno di prova e formazione per i docenti neoassunti: in arrivo la circolare ministeriale che ogni anno, sulla base del DM 850/2015 disciplina questo importante adempimento in cui sono coinvolti anche tutor e Dirigente Scolastico.
La bozza è stata presentata ai sindacati e riporta due novità
- 7 filmati predisposti dall’INDIRE sulle tematiche della didattica digitale integrata
- eliminazione delle visite presso scuole innovative al posto dei laboratori
L’apertura della piattaforma INDIRE è attesa entro il 30 novembre.
N.B. Trattandosi di una bozza potrà ancora subire delle modifiche. I sindacati hanno chiesto di rendere facoltativa l’attività sulla didattica digitale integrata, e di integrare la circolare con alcune indicazioni relative alle categorie di personale che non deve svolgere l’anno di prova.
Chi deve svolgere l’anno di prova e formazione
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (i neoimmessi in ruolo che ambiscono alla conferma di esso);
- i docenti che hanno ottenuto il passaggio in ruolo (sia anno di prova che formazione annessa; tutto regolarmente come gli altri sopra citati);
- i docenti che hanno rinviato l’anno di prova, per assenze giustificate, malattia, maternità, aspettativa per motivi di famiglia;
- i docenti che alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa; la Legge 107 (art. 1 comma 119) prevede la possibilità di ripetere per una seconda ed ultima volta il percorso.
Chi NON deve svolgere l’anno di prova
I docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5);
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
Giorni di servizio e di attività didattica
Il superamento del periodo di formazione e prova (quindi l’ammissione al colloquio finale) è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Nei 180 giorni rientrano tutte le attività legate al servizio scolastico, compresi:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- gli esami e gli scrutini
- ogni altro impegno di servizio
Non rientrano nei 180 giorni:
- le ferie
- le assenze per malattia (compreso l’infortunio)
- l’aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova)
- i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti
- i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).
Nei 120 giorni rientrano i giorni effettivi di lezione e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica. Nello specifico vi rientrano i giorni dedicati alle seguenti attività:
- lezione
- recupero
- potenziamento
- attività valutative
- attività progettuali
- attività formative
- attività collegiali
Tutte le disposizioni dovranno ancora essere confermate nella circolare che il Ministero pubblicherà a breve.