Formazione, solo il Collegio Docenti può decidere il Piano e le Unità formative

Il CCNL 2016-18 ha introdotto importanti novità in tema di formazione del personale della Scuola, affidando alla contrattazione alcuni importanti aspetti della stessa.
L’articolo 22, comma 4-lettera a3), del Contratto affida alla contrattazione integrativa nazionale i “criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA”.
La lettera c7) dello stesso comma 4 (articolo 22), a livello di singola istituzione scolastica, affida alla contrattazione i “criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti”.
Alla luce delle novità introdotte, della conferma di quanto previsto in merito alla formazione dal CCNL 2007 e delle disposizioni della legge n. 107/15, la Flc Cgil ha sintetizzato quelle che la stessa ha definito le azioni da rimettere in campo:
- Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di promuovere iniziative di aggiornamento (articolo 7, comma 2, lettera g DLgs 297/94) e definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione e i criteri di partecipazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative, come declinate a suo tempo dalla nota del 15 settembre 2016, è nella facoltà piena del Collegio docenti.
- Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione con esonero dal servizio e sostituzione.
- A livello di istituzione scolastica, i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione sono oggetto di “confronto” tra RSU e dirigente scolastico: questo consente alle RSU, come prevede il nuovo CCNL, di acquisire elementi conoscitivi approfonditi anche per la contrattazione sulla ripartizione delle risorse assegnate per la formazione del personale.
- Si aderisce alle reti per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) solo se l’adesione, sulla base delle decisioni del Collegio, viene deliberata dal Consiglio di istituto.
- Nelle delibere del Collegio e del Consiglio, ciascuna in relazione alle specifiche competenze, è opportuno porre la questione degli altri soggetti che, oltre al dirigente scolastico, rappresentano la scuola nella rete.
- Anche le attività di formazione ATA, previste dal piano predisposto dal DSGA, sono oggetto di relazioni sindacali.