Fondo MOF 2019/20, ore eccedenti: quanto spetta a ciascuna scuola

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Fondo unico miglioramento offerta formativa: quanto spetta a ciascuna scuola per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Fondo Unico per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 19/20

L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, tramite la quale si assegnano alle scuole le risorse del Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa 2019/20, è stata sottoscritta il 18 settembre 2019.

Nel Fondo confluiscono le risorse relative a:

  • fondo dell’istituzione scolastica (lettera a)
  • attività complementari di educazione fisica (lettera b)
  • funzioni strumentali all’offerta formativa (lettera c)
  • incarichi specifici ATA (lettera d)
  • progetti nelle aree a forte rischio sociale (lettera e)
  • ore eccedenti per le sostituzioni del personale (lettera f)
  • attività di recupero nella scuola secondaria di II grado (comma 5 lettera b)
  • risorse del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 2 lettera a)

Ore eccedenti per le sostituzioni del personale

Come leggiamo nella scheda elaborata dalla Uil Scuola, per le ore eccenti per la sostituzione dei colleghi assenti spettano:

  • a ciascuna scuola dell’infanzia e primaria euro 27,02 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia
  • a ciascuna scuola secondaria euro 48,39 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia

MOF 2019/20, siglato CCNI. Scheda UIL con ripartizione risorse

CCNI Fondo Mof 2019/20

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