Focolaio COVID a scuola, quali modalità di rientro degli studenti. Sorveglianza con testing

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A darci una mano d’aiuto sulle modalità di rientro degli studenti a scuola dopo un focolaio COVID subentra il dossier dpubblicato oggi alla Camera sul Decreto legge contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. D.L. 1/2022 – A.C. 3434”

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.

Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

  • il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
  • le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19”.

Rispetto a quanto finora esposto, l’articolo 4, al comma 1, dispone che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

  •  nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia (di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017) in presenza di 1 caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 10 giorni;
  • nelle scuole primarie (di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004): – se vi è 1 caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o test molecolare da svolgersi al momento della presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni; – se vi sono almeno 2 casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 10 giorni;
  • nelle scuole secondarie di primo grado (di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004), nonché di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005): – se vi è 1 caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza49 con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; – con 2 casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni; – con almeno 3 casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 10 giorni.

Il dossier

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