Firma degli atti dopo gli scrutini effettuati in modalità a distanza: cosa prevedono le disposizioni ministeriali

Per gli scrutini svolti a distanza le disposizioni ministeriali non prevedono le firme degli atti in presenza. I chiarimenti nella recente nota ministeriale
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei sapere se è corretto, da parte del DS, dopo lo scrutinio, invitare i docenti a scuola per apporre la firma sui quadri dello scrutinio”
Per il corrente anno scolastico a causa dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID 19 anche gli scrutini finali saranno svolti con modalità a distanza, come chiarito nell’Ordinanza Ministeriale n. 11 /2020 relativa alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, dove nell’art.1 comma 2 si stabilisce quanto segue:
“[…]Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza”
Un quesito frequente che, come la nostra lettrice, pongono molti docenti è quello relativo alla firma degli atti conclusivi, quali tabelloni e verbali.
Cosa prevedono le disposizioni ministeriali
Risposta e chiarimenti sono forniti nella recente nota ministeriale n.8464 del 28 maggio, dove si chiarisce quanto segue:
“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.”
Conclusioni
Quanto indicato dalla nostra lettrice non è, quindi, contemplato nella nota ministeriale
Tra le possibilità indicate c’è anche quella che sia il Dirigente Scolastico a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe.
Le disposizioni ministeriali non prevedono, invece, la convocazione a scuola dei docenti per apporre, in presenza, la firma negli atti conclusivi degli scrutini.
Corsi
Concorso per dirigenti scolastici, nuova scadenza 18 maggio prezzo scontato 289 euro
TFA sostegno VII ciclo, ecco il bando. Corso di preparazione: proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio
Orizzonte Scuola PLUS
La dirigenza scolastica. Anno 2 n°2: Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. Scarica il numero sfogliabile
Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. In arrivo la guida operativa, ecco l’indice
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.