Fino al 30 di aprile si può lasciare una supplenza breve per altra che arrivi fino ad almeno il termine delle lezioni
Giusi ci chiede: ho accettato una supplenza temporanea fino al 10 maggio (sostituzione maternità). Posso lasciare tale supplenza ed accettare una supplenza al termine delle attività didattiche, al 30 giugno o al 31 agosto, se queste arrivassero prima del 30 Aprile? Il dubbio nasce dal fatto che il 10 maggio (termine della mia attuale supplenza temporanea) è una data successiva al 30 aprile. Aspetto un vostro gentile riscontro. Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy,
l’art 8 del Regolamento delle supplenze dispone che
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Ciò vuol dire che tale opzione si può esercitare fino al 30 di aprile, non che la supplenza in corso (che è quella che si potrebbe lasciare) deve essere non oltre il 30 aprile.
Pertanto, potrai lasciare la supplenza in corso per altra che arrivi almeno al termine delle lezioni. Ciò sarà possibile per tutte le supplenze ti tali tipologie che eventualmente ti proporranno entro la data del 30 aprile.
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