Fino al 30 aprile quali sono i casi in cui le lezioni si svolgono a distanza, chi può chiudere le scuole
Il DL n. 44 del 1° aprile 2021 ha introdotto una significativa novità in merito alla “scuola in presenza” e “Scuola a distanza”. Solo i dati, nel prossimo futuro, potranno dirci se si sarà trattato della scelta più giusta. Al momento permangono ancora numerose incertezze, il piano vaccinale della popolazione scolastica non è concluso, si cerca di contemperare diritto all’istruzione e alla salute.
Quali sono i casi in cui le lezioni si svolgono a distanza?
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Nelle c.d. zone rosse le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Nelle c.d. zone gialle e arancioni le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.
La disposizione di non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. (DL n. 44 del 1° aprile 2021)
Quali sono le eccezioni allo svolgimento delle attività didattiche a distanza?
È prevista “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. (DL n. 44 del 1° aprile 2021, Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 13 del 6/01/2021, Nota USR Sicilia prot. 1126 del 18/01/2021) [da FAQ USR Sicilia]
Nell’alveo di questo panorama generale si inserisce
- l’Ordinanza della Regione Puglia, che demanda alle famiglie la scelta della didattica digitale integrata. Ordinanza
- l’ordinanza della regione Calabria, che sarà zona rossa fino al 21 aprile Ordinanza
- la nota dell’Usr Veneto: dal 7 aprile scuole secondarie di II in presenza al 50% Nota