Festività di Pasqua e sospensione delle lezioni, posso ignorare le circolari della scuola? Un esempio

Durante l’anno scolastico, capita che le lezioni vengano sospese per esigenze organizzative o per l’arrivo di festività previste. Con Pasqua alle porte e le scuole chiuse, alcuni docenti potrebbero interrogarsi su quali siano le mansioni da espletare e quali, invece, non rientrino nei loro compiti.
È importante precisare fin da subito, però, che la sospensione delle attività didattiche non comporta automaticamente un’interruzione del rapporto di lavoro né una dispensa dagli obblighi professionali connessi alla funzione docente.
Anche in assenza degli alunni, infatti, il personale docente rimane a disposizione dell’amministrazione scolastica per l’eventuale svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento, così come definite dall’art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 qualora siano state deliberate nel Piano annuale delle attività, a meno che il docente non richieda espressamente di fruire delle ferie.
La convocazione degli organi collegiali nel periodo di sospensione
Tra le attività previste rientrano anche quelle collegiali, come ad esempio i collegi dei docenti, i dipartimenti disciplinari, le riunioni di programmazione. In tale contesto, la comunicazione agli insegnanti avviene generalmente attraverso circolari interne, inviate via e-mail (all’indirizzo istituzionale) o pubblicate nell’area riservata del registro elettronico o del sito istituzionale.
Il docente è tenuto a verificare regolarmente la presenza di nuove comunicazioni, anche durante i periodi in cui l’edificio scolastico risulta chiuso agli studenti. Tale disposizione risponde all’esigenza di garantire la continuità del servizio e l’efficienza dell’organizzazione scolastica.
In assenza di impedimenti giustificati, la mancata lettura delle circolari non può costituire motivo valido per non partecipare alle attività programmate, né può giustificare un eventuale disservizio.
Norme e regolamenti per le convocazioni degli organi collegiali
La gestione degli organi collegiali è disciplinata da regolamenti interni approvati dal Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 297/94. Questi regolamenti definiscono le modalità di convocazione sia per riunioni ordinarie sia straordinarie, evitando margini di discrezionalità organizzativa.
Qualora l’istituzione scolastica non disponga di un regolamento interno, fa fede quello predisposto dal Ministero, che prevede un preavviso minimo di 5 giorni per le convocazioni (tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975).
Tuttavia, nei casi di urgenza, una riunione straordinaria può essere convocata anche con 24 ore di preavviso, purché accompagnata da una motivazione documentata.
Si potrebbe contestare questa prassi facendo leva sul diritto alla disconnessione riconosciuto ai docenti, così come indicato nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, all’art 30 comma 4.
Il diritto alla disconnessione è la facoltà riconosciuta ai lavoratori di non essere reperibili e di non svolgere attività lavorative al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, in particolare attraverso strumenti digitali come email, messaggistica o piattaforme online. Tale diritto mira a tutelare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, prevenendo situazioni di stress o sovraccarico dovute alla continua connessione.
Tuttavia, i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio sono indicati nel contratto integrativo d’istituto, un documento strategico delle istituzioni scolastiche, valido 3 anni, sottoscritto dal Dirigente scolastico, le RSU e i Rappresentanti Sindacali Provinciali presenti. Invocare il diritto alla disconnessione, quindi, potrebbe non bastare se non si prende in considerazione quanto stabilito nella contrattazione integrativa.
Esempio pratico
Si ipotizzi il caso di un docente che riceva il 22 aprile, durante la sospensione delle attività didattiche per le festività pasquali, la convocazione ad un collegio dei docenti, indetto per il 29 aprile.
Si consideri, inoltre, che il periodo di sospensione duri dal 18 Aprile al 27 Aprile. Ciò significa che il docente rientrerà a scuola il giorno precedente (28 Aprile) al già pianificato collegio dei docenti.
In questo esempio, il docente non potrà sollevare irregolarità nella procedura di comunicazione né giustificare un disservizio causato dalla mancata lettura della circolare di convocazione. Questo perché l’insegnante è tenuto a garantire lo svolgimento delle attività funzionali di servizio anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.