Festività coincidente con la domenica: come funziona. Ho diritto alla monetizzazione indennitaria e al recupero del riposo mancato? Guida

Viste le perplessità che di anno in anno si profilano in materia di festività ricadenti la domenica, cerchiamo di porre fine alla querelle, così da dare indicazioni precise alle segreterie e sedare alla fonte le vivaci proteste dei lavoratori (siamo, volutamente, ironici.)
La normativa di riferimento: un breve excursus storico
Per trovare un riferimento alla indennità spettante ai lavoratori pubblici per la festività ricadente nella giornata domenicale, dobbiamo tornare al 1949, Legge n. 260, in particolare all’art. 5, c. 3, come sostituito dall’art. 1, L. 90/54, il quale affermava che “ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività – indicate nel precedente comma 1, tra le quali rientrava la festa del lavoro (1 maggio) – è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi,oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.
Tale disposizione, tuttavia, è stata resa inapplicabile per effetto:
- dell’art. 69, c. 1, del TUPI, il quale afferma che “…le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’art. 2, c. 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”;
- dell’art. 1, c. 224, L. n. 266/2005, secondo il quale, tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’art. 69, c. 1, del TUPI è ricompreso l’art. 5, c. 3, della L. 27 maggio 1949, n. 260, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica”.
Le pronunce della Corte Costituzionale
Sull’art. 1, comma 224, della legge finanziaria n. 266/2005 la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte, dovendo risolvere la questione di legittimità, sollevata in varie occasioni, circa una supposta disparità di trattamento tra i dipendenti privati – ai quali è riconosciuta un’indennità – ed i dipendenti pubblici.
La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata, e relativa alla perdita di un giorno di riposo nel caso di festività ricadente con la domenica, affermando che, sebbene si assista, da diversi anni, ad una graduale equiparazione del pubblico impiego a quello privato, la normativa in argomento “non contrasta con il principio di ragionevolezza «che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento», in considerazione della peculiarità del regime del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dai contratti collettivi ivi richiamati” (Sentenza n. 150/2015).
Inoltre, già in un’altra occasione, la stessa Corte, con Sentenza n. 148/2008, sottolineava come “la pubblica amministrazione «conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa»”.
Invero, la normativa de quo, oggetto di censura, ha come finalità il contenimento e la razionalizzazione della spesa per il settore del pubblico impiego ed è in conseguenza di ciò che “il legislatore ha voluto riservare alla contrattazione collettiva l’intera definizione del trattamento economico, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem”.
Proprio i contratti collettivi, continua la Sentenza n. 148, hanno “previsto una dettagliata regolamentazione del godimento delle ferie, delle festività e degli eventuali riposi compensativi, con il risultato che, se si applicasse oltre al contratto collettivo quanto prevede l’art. 5 della legge n. 260 del 1949, si avrebbe una almeno parziale duplicazione dello stesso beneficio”.
La festività coincidente con la domenica non si paga
Alla luce delle considerazioni svolte, della normativa richiamata, nonché, della granitica giurisprudenza della Corte Costituzionale, possiamo quindi affermare, nonostante la inevitabile disperazione di noi dipendenti pubblici, che la festività ricadente con la domenica – e, quindi, anche per la prossima Festa del Lavoro – non dà diritto ad alcuna indennità né ad eventuali recuperi del giorno di riposo mancato.