Ferie pregresse interrotte per permessi 104 a causa del coronavirus, si recuperano?

Con un nuovo orientamento applicativo l’ARAN interviene su una questione particolare, che seppur interessando nel quesito in questione il comparto delle Funzioni centrali in realtà come si potrà vedere si tratta di casistica che interessa anche il personale scolastico e pertanto la si può ritenere estendibile anche allo stesso.
Il quesito sottoposto all’ARAN
Come deve regolarsi il datore di lavoro pubblico nel caso in cui un proprio dipendente, che aveva precedentemente richiesto e programmato di usufruire delle proprie ferie pregresse ha, poi, manifestato la necessità di beneficiare degli ulteriori giorni di permesso retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992 aumentati per effetto della sopravvenuta normativa emergenziale di prevenzione e contrasto al COVID-19?
La risposta dell’ARAN
Preliminarmente la scrivente Agenzia rammenta che il termine indicato dal CCNL è posto esclusivamente a tutela del lavoratore; risultando, di converso, un limite alla potestà datoriale in merito alla gestione delle ferie e, ciò, anche in ossequio del fatto che le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione.
Ciò posto, dunque, non vi possono essere margini temporali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Contratto collettivo (ossia, il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di maturazione).
Tuttavia, non è ragionevole pensare, in un contesto di emergenza sanitaria nazionale come quello causato dalla pandemia da virus COVID-19, che il pregiudizio derivante dal mancato godimento delle ferie – anche se autorizzate e programmate dall’Amministrazione – debba ricadere sul dipendente che intende usufruire dei permessi ex Lg. 104/92, che per effetto della normativa emergenziale sono stati incrementati nel loro ammontare (nello specifico, si veda l’art. 24 del D.L. n. 18/2020 e l’art. 73 del D.L. n.34/2020).
Sul punto pare opportuno, inoltre, citare l’Interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro del 20/05/2016, il quale afferma il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali, nella specie sul periodo di ferie già programmate dal datore di lavoro.
Pertanto, in conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, si evidenzia, che i giorni di ferie residue, maturate nell’anno precedente, e non godute entro i limiti contrattuali previsti debbano, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere fruite dal lavoratore in via strettamente ravvicinata alla fine della fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992, come aumentati per effetto dalla summenzionata legislazione emergenziale.
Il CCNL scuola
Ricordiamo che il CCNL scuola prevede sul punto quanto segue:
Il comma 10 articolo : “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.