Ferie precari: il DS deve avvisare i docenti e invitarli a richiederle. La nota dell’USR Campania

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Le ferie per i docenti non possono essere assegnate d’ufficio, ma devono essere richieste esplicitamente dai lavoratori. I dirigenti scolastici devono, nel rispetto della normativa, informare tempestivamente il personale delle modalità di richiesta e delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie. In assenza di queste comunicazioni, il docente conserva il diritto all’indennità sostitutiva, tutelato dalle disposizioni giurisprudenziali.

La normativa vigente stabilisce che le ferie per i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio. Questa disposizione (sancita dall’articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012) chiarisce come i docenti, durante i periodi di sospensione delle lezioni, siano a disposizione della scuola ma non possano essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale.

I docenti, dunque, non sono obbligati a richiedere ferie durante tali periodi e ogni circolare interna che preveda il collocamento automatico in ferie del personale è da considerarsi illegittima.

L’invito alla fruizione delle ferie: un modello

Sul tema, stanno intervenendo diversi Uffici Scolastici Regionali, segnalando la necessità di informare i docenti al fine di prevenire contenziosi giuslavoristici relativi all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, un diritto tutelato dalla normativa nazionale e comunitaria. A tal proposito, segnaliamo il modello della nota dell’USR Campania, che ricorda ai dirigenti scolastici l’obbligo di invitare formalmente il personale docente a tempo determinato a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

L’USR Campania segnala la recente giurisprudenza della Cassazione e, in particolare, la sentenza n. 16715/2024, con cui la Suprema Corte ha ribadito che:

  • il docente a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie semplicemente per non aver presentato richiesta, a meno che il datore di lavoro non lo abbia espressamente invitato a fruirne;
  • questo orientamento si allinea all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e all’articolo 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il diritto al congedo annuale retribuito.

Attività dei docenti durante i periodi di sospensione

Anche nei periodi di sospensione delle lezioni, i docenti possono essere impegnati in attività funzionali all’insegnamento, come ad esempio:

  • progettazione didattica;
  • ricerca e documentazione;
  • preparazione di riunioni o consigli di classe.

Queste attività non richiedono necessariamente la presenza fisica a scuola, in quanto i docenti godono di autonomia nella gestione del proprio tempo. Tuttavia, in caso di convocazioni straordinarie o riunioni programmate (ad esempio consigli di classe urgenti), i docenti che non hanno richiesto ferie sono tenuti a partecipare.

Cosa deve fare il dirigente scolastico

I dirigenti scolastici hanno un ruolo cruciale nella gestione delle ferie del personale. In breve, i DS devono:

  1. informare chiaramente i docenti:
    • sulle ferie maturate;
    • sulle modalità di richiesta;
    • sulle conseguenze della mancata fruizione, come la perdita del diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva.
  2. invitare formalmente alla richiesta:
    • è necessario un invito scritto ai docenti affinché presentino una richiesta di ferie, specificando le eventuali conseguenze della mancata richiesta.

Il diritto all’indennità sostitutiva

L’indennità sostitutiva spetta al docente che non ha potuto usufruire delle ferie maturate, a condizione che:

  • non abbia presentato una richiesta di ferie;
  • non sia stato formalmente informato dal dirigente scolastico delle conseguenze della mancata fruizione.

Secondo la Cassazione, il diritto all’indennità non decade se il dirigente non ha inviato una comunicazione chiara e formale sul termine per la fruizione delle ferie e sulla perdita del relativo diritto. Questo diritto si prescrive in 10 anni.

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