Ferie personale ATA: si possono fruire non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico successivo

Collaboratori scolastici non possono essere obbligati a usufruire delle ferie ancora non godute se c’è ancora un ampio periodo per poterle richiedere.
Un nostro lettore chiede
Sono un collaboratore scolastico a T.I. Ho un residuo ferie riferite all’anno in oggetto di gg 7. Di cui gg 6 ho chiesto la fruizione durante le prossime vacanze Natalizie ed il restante giorno contavo di goderne entro aprile prossimo. Il DSGA sostiene che ho l’obbligo di prendere tutti i 7 gg. E che le ferie devono essere tutte godute nellanno scolastico a cui sono riferiti. Io ho sempre saputo che possono essere fruite entro aprile dell’anno successivo.
Può il dsga obbligarmi d’ufficio a prenderle? Grazie buon giorno
di Giovanni Calandrino – la risposta si trova all’art. 13 comma 10 del CCNLscuola/2007: In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Dunque è possibile fruirle non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.